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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14410/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente denunciava nullità e vizi motivazionali per violazione degli artt. 81 c.p., 649 c.p.p., 133 c.p. e dell'art. 27 comma 3 Cost., sostenendo che il giudice del rinvio aveva omesso di tener conto di sentenze irrevocabili che avevano già giudicato fatti della stessa specie e di una precedente statuizione della Corte di appello che aveva riconosciuto la continuazione esterna. Per effetto di tale omissione la rideterminazione della pena in sede di rinvio sarebbe stata in pejus rispetto al trattamento che sarebbe derivato dal riconoscimento della continuazione e dal relativo scomputo del presofferto

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione complessiva della pena tenendo conto della continuazione esterna già riconosciuta, con riguardo alle sentenze irrevocabili del Tribunale di Trapani del 19/12/2012 (irrev. 11/02/2013) e del Tribunale di Marsala del 26/10/2012 (irrev. 23/04/2014). Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputata in relazione ai fatti del presente giudizio (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.). In sostanza la pronuncia è stata annullata solo sul punto della determinazione della pena, con nuovo giudizio richiesto per tener conto della continuazione esterna

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Usato come fondamento del principio ne bis in idem: vieta il proseguimento del procedimento/azione penale quando i fatti siano già stati giudicati con sentenza irrevocabile; ha rilevanza nella determinazione del trattamento sanzionatorio quando emergono precedenti condanne definitive per fatti della stessa specie

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Invocato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputata rispetto ai fatti del giudizio attuale, pur disponendo il rinvio limitato alla determinazione della pena

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione/concorrente delle pene; nella decisione emerge l'esigenza di applicare correttamente le regole sul cumulo/continuazione quando vi siano precedenti irrevocabili

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine agli effetti sul trattamento sanzionatorio; nella pronuncia si impone la verifica del corretto calcolo della pena complessiva tenendo conto della continuazione

  • art. 27, comma 3 Costituzione

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio di proporzionalità e al divieto di trattamenti peggiorativi in sede di rinnovata determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'omessa considerazione di statuizioni irrevocabili potesse ledere il diritto al corretto scomputo e al miglior trattamento

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia, il giudice del rinvio deve tener conto delle precedenti sentenze irrevocabili e delle statuizioni già pronunciate (es. riconoscimento della continuazione) e non può ometterle nella rideterminazione della pena
  • Se in precedenti pronunce definitive è stata riconosciuta la continuazione esterna tra fatti, tale riconoscimento vincola il giudice del rinvio nella determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio
  • L'omissione di considerare sentenze irrevocabili o statuizioni già acquisite relative alla continuazione può essere causa di annullamento limitato alla determinazione della pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto
  • La declaratoria di responsabilità penale può essere dichiarata irrevocabile separatamente dalla controversia circa la misura della pena; cioè, la conferma della colpevolezza non esclude la necessità di ricalcolare la pena quando emergono profili di ne bis in idem o continuazione
  • In situazioni analoghe è opportuno allegare e richiamare espressamente le sentenze irrevocabili o le precedenti statuizioni favorevoli (es. riconoscimento della continuazione) nel ricorso per ottenere il corretto calcolo della pena e lo scomputo del presofferto

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