Cassazione Penale, Sentenza n. 34424/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con ricorso per cassazione l'imputato contestava la sentenza d'appello che, pur avendo escluso la giurisdizione militare su alcune imputazioni, lo aveva ritenuto responsabile solo del reato di tentata truffa militare aggravata. L'impugnazione si articolava in tre motivi: (1) vizio di riparto di giurisdizione (art. 13, comma 2; art. 16, comma 3; art. 20 c.p.p.), sostenendo che per individuare il reato "più grave" andassero valutate le concrete modalità del fatto e non solo le masse edittali astratte; (2) violazione dell'art. 56 c.p. (tentativo) e carenza motivazionale: si deduceva l'inidoneità ex ante degli atti a realizzare il pregiudizio economico richiesto per la punibilità; (3) errata applicazione degli artt. 131-bis e 133 c.p.: la Corte d'appello avrebbe motivato in modo lacunoso il diniego della non punibilità per particolare tenuità, senza adeguatamente valorizzare la condotta successiva dell'imputato (encomi ricevuti) e l'esiguità del danno economico, nonché la possibile natura risarcitoria implicita dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la corretta applicazione delle regole sul riparto di giurisdizione: l'art. 13, comma 2 c.p.p., interpretato insieme all'art. 16, comma 3 c.p.p., impone di individuare il reato comune piu grave valutando i criteri legislativi (pena edittale e, in caso di parità, il minimo più alto) e non imponendo un confronto globale basato sulle modalità concrete del fatto; perciò la giurisdizione militare sul reato di tentata truffa aggravata è correttamente stata ritenuta spettante alla giustizia militare. Sulla sussistenza del tentativo, la Corte ha ritenuto idonei, ex ante, gli atti dell'imputato (compilazione del foglio di viaggio con annotazioni false e allegazione della fattura contraffatta) a realizzare la truffa: il mancato pagamento dipese da cause esterne (ispezione interna) e non dall'inidoneità intrinseca degli atti. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il rigetto richiamando il disvalore delle modalità della condotta (documentazione fraudolenta, coinvolgimento di altri militari, ruolo apicale), e ha correttamente escluso che i successivi encomi ottenuti dall'imputato potessero da soli rendere il fatto di particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato integralmente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2 cod. proc. pen.
Regola il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare in caso di connessione tra reati comuni e reati militari: attribuisce all'autorità ordinaria la cognizione solo se il reato comune è da ritenersi più grave secondo i criteri dell'art.16, comma 3 c.p.p.; altrimenti prevale la giurisdizione militare.
art. 16, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per individuare quale reato sia "più grave" (pena edittale massima e, in caso di parità, il minimo più alto); questi criteri sono quelli rilevanti ai fini del riparto di giurisdizione, escludendo l'analisi globale delle concrete modalità del fatto ai fini del confronto tra reati comune e militare.
art. 20 cod. proc. pen.
Consente che la questione di giurisdizione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; utilizzo per giustificare la verifica di legittimità sulla giurisdizione.
art. 56 cod. pen.
Definisce il tentativo: rilevanza dell'idoneità ex ante degli atti a causare l'evento. La Corte ha richiamato il principio che l'idoneità è valutata sulla base della capacità causale oggettiva degli atti al momento in cui sono stati posti in essere.
art. 46 cod. pen. mil. pace
Norma militare sul tentativo parallela all'art.56 c.p.: prevista riduzione della pena e utilizzo per valutare la capacità offensiva della condotta militare (idoneità degli atti).
art. 103, terzo comma Cost.
Affermato per ricordare la giurisdizione esclusiva dei tribunali militari per le violazioni della legge penale militare commesse da appartenenti alle Forze Armate, nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Costituzione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata con giudizio complesso che considera modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo; la condotta successiva può essere valutata ma non può da sola trasformare in tenue un'offesa non tenue al momento del fatto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione del disvalore (modalità della condotta, colpevolezza, danno/pericolo), richiamati nel giudizio sulla particolare tenuità.
Massime di principio
- Riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario: in caso di connessione tra reati comuni e militari prevale la giurisdizione militare salvo che il reato comune risulti "più grave" secondo i criteri di legge (art.16, comma 3 c.p.p.), che si valutano in termini di pena edittale (massimo e, in caso di parità, minimo). Non è consentito sostituire questo parametro con una valutazione globale delle modalità concrete del fatto per attribuire la giurisdizione.
- Valutazione del tentativo (art.56 c.p. / art.46 c.p. mil. pace): l'idoneità degli atti è una valutazione ex ante della loro capacità causale di produrre l'evento. Anche se il compimento della truffa viene impedito da controlli successivi o da cause esterne, gli atti possono essere considerati idonei se, oggettivamente, sono astrattamente capaci di indurre l'ente a erogare il bene/denaro.
- Particolare tenuità del fatto (art.131-bis): la verifica è complessa e bilanciata; la condotta successiva dell'imputato (atti di riparazione o comportamenti positivi) può essere considerata ma non è sufficiente di per sé a far ritenere il fatto di particolare tenuità se al momento del fatto l'offesa aveva un significativo coefficiente di disvalore (modalità fraudolente, coinvolgimento di altri, ruolo dell'agente).
- Documentazione contraffatta e artifici idonei aggravano il profilo di disvalore: la presenza di documenti falsificati e di comportamenti preordinati al conseguimento dell'ingiusto vantaggio rendono più difficile il riconoscimento di cause di non punibilità o attenuanti estreme.
- Eccezioni di giurisdizione: possono essere sollevate e valutate in ogni stato e grado del procedimento; chi solleva questioni di giurisdizione dovrebbe fondarle sui criteri legali previsti (pena edittale e relative regole) e non su valutazioni meramente fattuali non pertinenti al criterio legislativo.
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