Sentenza del 30/05/2017 n. 13587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento IRPEF 2001 notificato a M.E. L’accertamento personale traeva origine da un precedente accertamento nei confronti della società R. s.n.c. La contribuente non era più socia al momento dell’accertamento e del verbale di constatazione. I giudici di merito avevano ritenuto nullo l’avviso perché il verbale di constatazione non era stato previamente notificato alla contribuente e non risultava altrimenti conosciuto dalla stessa.
La decisione
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione della lite fiscale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011, con richiamo alla L. n. 289 del 2002, art. 16. È stato attestato il regolare perfezionamento della definizione mediante integrale pagamento delle somme dovute dalla contribuente. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Non vi è stata una decisione definitiva della Corte sui motivi di ricorso relativi alla validità dell’avviso.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011
La norma ha consentito la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Nel caso concreto, il perfezionamento della definizione e l’integrale pagamento hanno fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, determinandone l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
L. n. 289 del 2002, art. 16
È richiamata quale disciplina di riferimento per la definizione delle controversie tributarie pendenti.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione per definizione della lite, il giudice normalmente non esamina più nel merito i motivi di ricorso né stabilisce definitivamente se l’atto impositivo fosse legittimo o nullo.
- La definizione agevolata può comportare un esito pratico favorevole al contribuente rispetto alla prosecuzione del contenzioso, ma non equivale necessariamente a una pronuncia giudiziale di vittoria sulla fondatezza delle sue contestazioni.
- La compensazione delle spese significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali, senza condanna di una parte a rimborsarle all’altra.
- Quando l’accertamento nei confronti di un socio deriva da un accertamento societario, la conoscibilità e la rituale notificazione degli atti presupposti possono assumere rilievo; tuttavia, in questo caso specifico la Corte non ha deciso definitivamente tale questione per effetto dell’estinzione del giudizio.
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