Sentenza n. 313/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 1/2025 in data 16 maggio 2025 con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 34330 in data 10 dicembre, presentata ai sensi della legge n. 326/2003; b) della comunicazione di avvio del procedimento n. 51131 del 4 dicembre 2024; c) della nota n. 37857 in data 5 settembre 2022; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo alla trasformazione di un portico in abitazione e all'ampliamento di un balcone, nonché atti endoprocedimentali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003, relativa a opere eseguite al primo piano di un immobile, consistenti nella trasformazione di un portico in abitazione e nell'ampliamento di un balcone, in difformità dal titolo edilizio originario. L'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto n. 548/1968. Il Comune aveva evidenziato l'assenza del parere favorevole della Soprintendenza e la non sanabilità delle opere, comportanti aumento di volumetria e superficie utile, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003; aveva inoltre richiamato la mancata integrazione documentale richiesta con precedente nota. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale avesse introdotto ragioni ostative nuove rispetto al preavviso di rigetto. Hanno inoltre sostenuto che, decorso il termine biennale e pagata l'oblazione, si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono. Hanno infine chiesto la restituzione dell'oblazione e degli oneri concessori versati, nonché il risarcimento del danno, assumendo che la richiesta comunale di pagamento avesse ingenerato un affidamento sulla definizione favorevole del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando che il regime del condono previsto dal decreto-legge n. 269/2003 è particolarmente restrittivo per gli abusi commessi in aree vincolate. Le opere contestate comportavano un aumento di volumetria e di superficie utile e, pertanto, erano astrattamente escluse dalla sanatoria dall'art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003. Il silenzio-assenso presuppone infatti la condonabilità astratta dell'intervento. Inoltre, nelle aree vincolate è necessario il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; l'assenza del parere della Soprintendenza, qualificato come atto presupposto necessario e inderogabile, impediva il perfezionamento del condono e, a maggior ragione, la formazione del silenzio-assenso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha ritenuto che il diniego fosse comunque sorretto da autonome ragioni sostanziali e vincolanti: esistenza del vincolo paesaggistico, natura degli abusi e preclusione normativa. Il vizio procedimentale sarebbe quindi non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria. La domanda di restituzione delle somme versate è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: dopo il diniego definitivo, esaurito il potere autoritativo, la pretesa restitutoria ha natura di diritto soggettivo patrimoniale riconducibile all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spettante al giudice ordinario. È stata fatta salva la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
legge n. 326/2003
Disciplina il condono edilizio e, per gli abusi in aree vincolate, prevede limiti particolarmente restrittivi.
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003
Esclude dalla sanatoria, secondo la lettura applicata dal giudice, le opere che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria in aree soggette a vincolo paesaggistico.
art. 32, comma 5, legge n. 326/2003
Richiamato dal provvedimento comunale nell'ambito della disciplina del condono edilizio.
art. 39, comma 4, legge n. 724/1994
Richiamato dai ricorrenti e dal provvedimento comunale in relazione alla disciplina del condono e al termine biennale; non consente il silenzio-assenso in assenza dei presupposti sostanziali e del parere paesaggistico necessario.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La dedotta introduzione di ragioni ulteriori nel diniego rispetto al preavviso non determina l'annullamento quando il provvedimento è comunque fondato su autonome ragioni sostanziali e l'attività amministrativa è vincolata.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio procedimentale è non invalidante quando, trattandosi di attività vincolata e di una preclusione sostanziale, è evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2033 c.c.
La pretesa alla restituzione delle somme versate dopo il diniego definitivo è qualificata come diritto soggettivo patrimoniale da indebito oggettivo, devoluto al giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione della domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Per le domande di condono edilizio relative a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il silenzio-assenso non può formarsi se gli interventi sono astrattamente esclusi dalla sanatoria per avere comportato nuova volumetria o nuova superficie utile.
- Nelle procedure di condono edilizio riguardanti immobili vincolati, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce atto presupposto necessario e inderogabile; la sua mancanza impedisce il perfezionamento della sanatoria e la formazione del silenzio-assenso.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta l'annullamento del diniego quando il provvedimento è sorretto da autonome ragioni sostanziali preclusive e l'amministrazione esercita un'attività vincolata, sicché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- Dopo il diniego definitivo di una domanda di condono, la pretesa alla restituzione dell'oblazione o degli oneri versati, non essendo più correlata all'esercizio di un potere autoritativo, ha natura di diritto soggettivo patrimoniale da indebito oggettivo ed è devoluta al giudice ordinario.
- Il rigetto della domanda di annullamento del diniego di condono esclude, in mancanza di ulteriori profili autonomi di illecito, la fondatezza della domanda risarcitoria basata sull'illegittimità del provvedimento.
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