Cassazione Civile, Ordinanza n. 23980/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società poi reclamata avanti la corte d'appello, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. La società e alcuni amministratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) hanno sostenuto che il termine quinquennale di non assoggettabilità a fallimento della start-up innovativa dovesse decorrere non dalla data di costituzione della società, ma dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e del deposito dell'autocertificazione; (2) hanno censurato la decisione di merito per non avere utilizzato poteri officiosi ai fini dell’accertamento dell’insolvenza e per avere respinto istanze istruttorie, tra cui CTU contabile e prova testimoniale; (3) hanno lamentato omesso esame dei requisiti per l’accesso alla sezione speciale delle PMI innovative e dell’asserita illegittimità della cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative. Il resistente ha difeso la sentenza d’appello con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il termine quinquennale di esenzione dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento decorre dalla data di costituzione della società, non dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure sull’accertamento dell’insolvenza e sui poteri istruttori del giudice del reclamo, osservando che la valutazione dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e che la mancata ammissione di prove e CTU non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo. Infine, ha reputato inammissibile e comunque infondata la doglianza relativa ai requisiti per le PMI innovative e alla cancellazione d’ufficio, anche per difetto di autosufficienza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
il reclamo è stato utilizzato per contestare la declaratoria di fallimento, ma la decisione di merito è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata.
artt. 25 e 31 d.l. n. 179 del 2012
disciplina della start-up innovativa e sua non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012
il regime di favore per la start-up innovativa richiede sia l’iscrizione nella sezione speciale sia il rispetto del limite temporale di cinque anni dalla costituzione della società, e non dalla sola iscrizione.
art. 25, comma 2, lett. b), d.l. n. 179 del 2012
società costituita e svolga la propria attività d’impresa da non più di 60 mesi
il dies a quo del limite quinquennale coincide con la costituzione della società.
art. 25, comma 8, d.l. n. 179 del 2012
iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione
l’iscrizione è condizione per fruire del regime di favore, ma non sposta il termine quinquennale di durata del beneficio.
art. 25, comma 9, d.l. n. 179 del 2012
autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa
il deposito dell’autocertificazione rileva ai fini formali dell’iscrizione, ma non costituisce il momento iniziale del quinquennio.
art. 25, comma 15, d.l. n. 179 del 2012
dichiarazione periodica di mantenimento dei requisiti
la perdita del regime avviene anche per mancato mantenimento dei requisiti, secondo il meccanismo di controllo periodico previsto dalla norma.
art. 25, comma 16, d.l. n. 179 del 2012
cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese
la cancellazione conseguente alla perdita dei requisiti non incide sulla sola iscrizione ordinaria, ma non muta il criterio di decorrenza del limite temporale.
art. 31, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
alla scadenza dei termini cessa l’applicazione della disciplina
la disciplina di favore cessa in ogni caso alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione della società.
art. 2331 c.c.
iscrizione nel Registro delle imprese con natura costitutiva per le società di capitali
la Corte richiama la natura costitutiva dell’iscrizione per spiegare il riferimento alla costituzione della società in senso tecnico.
art. 2188 c.c.
la sezione speciale delle start-up innovative è collocata nel sistema del registro delle imprese.
art. 2189, comma 3, c.c.
impugnazione del provvedimento del Conservatore
richiamato con riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale a seguito della perdita dei requisiti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
la censura motivazionale è ammissibile solo se il ricorrente individua fatto storico, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
il ricorrente deve indicare con precisione il dato fattuale e documentale posto a base del motivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda
si coordina con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il termine di durata del regime di favore per la start-up innovativa decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese o dal deposito dell’autocertificazione.
- L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è condizione per beneficiare della disciplina agevolativa, ma non modifica il dies a quo del limite temporale di fruizione dei benefici.
- Le norme che derogano al regime generale di assoggettabilità a fallimento devono essere interpretate restrittivamente, in coerenza con la loro funzione eccezionale.
- Lo stato di insolvenza è una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; la sua valutazione è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- La mancata ammissione di prova testimoniale o di consulenza tecnica d’ufficio è censurabile in cassazione solo se si traduce nell’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e già discusso tra le parti.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.
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