Cassazione Penale, Ordinanza n. 07176/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza di appello, ma si limitavano a reiterare le stesse censure già respinte in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna a mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravata. Nel ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) erronea applicazione dell'art. 69, comma 4, c.p., per avere il giudice operato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata; 2) erronea applicazione dell'art. 604 c.p.p., per omessa motivazione sulla determinazione della pena; 3) contraddittorietà della motivazione in ordine ai criteri seguiti per quantificare la pena. La Corte ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece spiegato diffusamente i criteri di dosimetria della pena e le ragioni della bilanciabilità dell'aggravante relativa all'avere provocato un incidente stradale.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza con aggravante connessa alla causazione di un incidente stradale
art. 69, comma 4, c.p.
richiamato dal ricorrente per contestare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante; la Corte osserva che la motivazione di merito aveva correttamente affrontato il bilanciamento
art. 604 c.p.p.
invocato per lamentare omessa motivazione sulla determinazione della pena
artt. 581 e 591 c.p.p.
richiamati per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, altrimenti il ricorso è inammissibile
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
base normativa del reato di guida in stato di ebbrezza contestato nel procedimento
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza deve costituire una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata: è necessario indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- È inammissibile il ricorso che si limita a riprodurre le medesime censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione di secondo grado.
- La deduzione di omessa o illogica motivazione non è sufficiente quando la sentenza impugnata abbia già esposto in modo congruo e logico i criteri seguiti per la determinazione della pena.
- Quando il giudice di merito motiva diffusamente sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e sui criteri di dosimetria, la censura che ne contesti in cassazione l'erroneità deve misurarsi puntualmente con tali argomenti, pena l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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