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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-879/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'8 febbraio 2018. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Vieta – Uso effettivo del marchio – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata. — Causa T-879/16

Giurisprudenza europea62016TJ0879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in una controversia di decadenza del marchio Vieta. Dopo una precedente sentenza definitiva che aveva escluso la prova dell’uso effettivo per la categoria "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini", la commissione di ricorso aveva nuovamente ritenuto sufficiente l’uso, in contrasto con la cosa giudicata. Il Tribunale afferma che l’EUIPO doveva conformarsi alla precedente sentenza sia nel dispositivo sia nella motivazione necessaria e condanna l’EUIPO alle spese.

Marchio dell’Unione europea: annullamento della decisione dell’EUIPO per violazione dell’autorità di cosa giudicata e dell’obbligo di eseguire una precedente sentenza del Tribunale in un procedimento di decadenza per mancato uso.

La questione giuridica

Se, dopo l’annullamento parziale da parte del Tribunale di una precedente decisione dell’EUIPO, la quarta commissione di ricorso fosse vincolata dall’autorità di cosa giudicata della sentenza anteriore e, quindi, non potesse riesaminare la qualificazione dell’espressione "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini" ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio; e, correlativamente, se la decisione impugnata violasse l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.

Principio di diritto

Quando il Tribunale annulla una decisione dell’EUIPO, l’organo amministrativo deve eseguire la sentenza rispettandone non solo il dispositivo ma anche i punti della motivazione che ne costituiscono il fondamento necessario. Se la sentenza ha definitivamente escluso che una certa espressione di prodotti costituisca una categoria sufficientemente precisa e circoscritta ai fini dell’uso parziale, tale valutazione è coperta da autorità di cosa giudicata e la commissione di ricorso non può riesaminarla in senso contrario; una decisione adottata in violazione di tale vincolo viola l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 ed è annullata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 65, paragrafo 6
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 2
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72, paragrafo 6
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea: decadenza, uso effettivo e autorità di cosa giudicata

La pronuncia riguarda un ricorso diretto contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza per mancato uso del marchio figurativo Vieta. Il Tribunale esamina soprattutto se l’EUIPO abbia correttamente eseguito una precedente sentenza dello stesso Tribunale, divenuta definitiva, relativa allo stesso marchio e agli stessi prodotti.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato era stato registrato nel 2001 per prodotti della classe 9, tra cui altoparlanti, casse acustiche, amplificatori, computer, videoschermi, televisori, giradischi e "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini". Nel 2011 Sony Computer Entertainment Europe Ltd, poi Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, aveva chiesto la decadenza del marchio per mancato uso effettivo nel periodo rilevante di cinque anni.

La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda solo in parte, ritenendo provato l’uso per alcuni prodotti e non per altri. La prima commissione di ricorso, con decisione del 2 luglio 2014, aveva respinto il ricorso della titolare del marchio, affermando che l’uso effettivo era stato dimostrato anche per gli "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini".

La precedente sentenza del Tribunale nella causa T‑690/14

Sony aveva impugnato quella prima decisione dinanzi al Tribunale. Con sentenza del 10 dicembre 2015 nella causa T‑690/14, il Tribunale aveva accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l’espressione "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini" non fosse definita in modo sufficientemente preciso e circoscritto ai fini del principio dell’uso parziale.

Il Tribunale aveva osservato che tale espressione poteva comprendere un ampio ventaglio di impianti audiovisivi ed elettronici e che, per tali prodotti, non era stata dimostrata la prova dell’uso effettivo. Di conseguenza, aveva annullato la prima decisione limitatamente al rigetto della domanda di decadenza per quella categoria di prodotti.

Decisione impugnata e sua portata

Dopo la sentenza T‑690/14, il presidium delle commissioni di ricorso aveva rinviato la causa alla quarta commissione di ricorso, che con decisione del 4 ottobre 2016 ha nuovamente respinto il ricorso della titolare del marchio.

La commissione aveva ritenuto, in sostanza, che:

  • la prima decisione fosse divenuta definitiva per gli altri prodotti già riconosciuti come coperti da uso effettivo;
  • l’espressione "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini" fosse chiara e coincidesse, in sostanza, con i televisori;
  • in tale prospettiva, l’uso effettivo fosse dimostrato anche per detta categoria.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva due motivi:

  • violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, per mancata esecuzione della precedente sentenza del Tribunale e violazione della cosa giudicata;
  • violazione del principio secondo cui i prodotti o servizi per cui è chiesta tutela devono essere identificati in modo sufficientemente chiaro e preciso.

Il primo motivo era decisivo: occorreva stabilire se l’EUIPO potesse reinterpretare l’espressione già scrutinata dal Tribunale oppure se fosse vincolato dalla precedente sentenza definitiva.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama il principio generale dell’autorità di cosa giudicata, che tutela la stabilità del diritto e impedisce che le decisioni divenute definitive siano rimesse in discussione. Ricorda inoltre che l’autorità di cosa giudicata riguarda non solo il dispositivo, ma anche la motivazione che costituisce il fondamento necessario della decisione.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che la sentenza T‑690/14 aveva già definitivamente accertato due punti essenziali:

  • per alcuni prodotti, diversi dagli "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini", l’uso effettivo era stato provato;
  • per gli "apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini", l’espressione non era sufficientemente precisa e quindi la prova dell’uso non era stata fornita.

Essendo la sentenza del 10 dicembre 2015 passata in giudicato, tali accertamenti erano irrevocabili. In forza dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, l’EUIPO doveva adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza, rispettandone non solo il dispositivo ma anche la motivazione indispensabile a comprenderne il contenuto.

La quarta commissione di ricorso, invece, ha adottato una decisione incompatibile con tali constatazioni: ha affermato che l’espressione era chiara, che coincideva con i televisori e che l’uso effettivo era quindi provato. Secondo il Tribunale, ciò contraddiceva direttamente sia il ragionamento sia il dispositivo della sentenza precedente.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Poiché il primo motivo è sufficiente per definire la controversia, non esamina il secondo motivo. L’EUIPO è condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • l’EUIPO è tenuto a eseguire le sentenze di annullamento del Tribunale conformandosi anche alla loro motivazione necessaria;
  • una valutazione già definitivamente compiuta dal Tribunale e decisiva per il dispositivo è coperta da autorità di cosa giudicata;
  • la commissione di ricorso non può rimettere in discussione, nel nuovo esame, una questione già decisa in modo definitivo dal giudice dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'Unione europeadecadenza per mancato usoautorità di cosa giudicataesecuzione delle sentenze del tribunaleprocedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO

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