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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2018. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Regime generale delle accise – Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l’imposizione di accise – Distributori di benzina alle frontiere della Repubblica ellenica con paesi terzi – Esigibilità delle accise – Nozione di “immissione in consumo” dei prodotti sottoposti ad accisa – Nozione di “svincolo da un regime di sospensione dell’accisa”. — Causa C-590/16

Giurisprudenza europea62016CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Grecia. Ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2008/118/CE la normativa nazionale che autorizzava la vendita esente da accisa di carburanti in distributori di frontiera, perché il rifornimento dei veicoli costituiva svincolo dal regime di sospensione e quindi immissione in consumo. Irrilevante, ai fini dell’accisa, è stato giudicato il successivo o contestuale regime doganale di esportazione invocato dallo Stato membro.

Inadempimento della Grecia per aver autorizzato la vendita esente da accisa di carburanti in distributori di frontiera, in contrasto con la nozione di immissione in consumo della direttiva 2008/118/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE osti a una normativa nazionale che consente la vendita esente da accisa di prodotti petroliferi in distributori situati presso valichi di frontiera con paesi terzi, quando i carburanti sono prelevati da depositi fiscali e, al momento del rifornimento dei veicoli, si svincolano dal regime di sospensione dall’accisa; e se un successivo o contestuale assoggettamento a un regime doganale di esportazione possa evitare l’esigibilità dell’accisa.

Principio di diritto

L’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa diviene esigibile nel momento e nello Stato membro della loro immissione in consumo, e tale immissione si verifica quando i prodotti escono fisicamente dal regime di sospensione dall’accisa; pertanto, il rifornimento di carburante dai depositi fiscali situati in Grecia integra lo svincolo che fa sorgere l’imposta, senza che un successivo o contestuale regime doganale di esportazione possa neutralizzare l’esigibilità. La Grecia è quindi venuta meno all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Grecia per vendita esente da accisa di carburanti nei distributori di frontiera

Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica. La controversia riguarda la compatibilità con la direttiva 2008/118/CE di una normativa nazionale che consente la vendita di prodotti petroliferi esenti da imposta in distributori situati presso valichi di frontiera con paesi terzi.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha contestato alla Grecia la vendita, da parte della KAE, di carburanti esenti da accisa nei distributori di Kipoi Evrou, Kakavia ed Evzonoi. Secondo la ricostruzione della Commissione, tali distributori operavano come depositi fiscali e i carburanti venivano acquistati da conducenti di paesi terzi prima dell’attraversamento della frontiera terrestre.

Nel corso della procedura precontenziosa, la Grecia ha sostenuto che la vendita si inseriva in una procedura semplificata di esportazione e che i carburanti, pur svincolati dal regime di sospensione dell’accisa, non diventavano esigibili perché immediatamente assoggettati a un regime doganale di esportazione. La Commissione ha invece ritenuto che lo svincolo dal regime sospensivo facesse nascere l’accisa in Grecia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE, che stabilisce che l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo, definita come svincolo, anche irregolare, dal regime di sospensione;
  • l’articolo 4, punti 7 e 11, della stessa direttiva, sulle nozioni di regime di sospensione dall’accisa e di deposito fiscale;
  • gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva 2008/118/CE, relativi alla fabbricazione, detenzione e circolazione in sospensione;
  • l’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE, sulle ipotesi di vendita in punti vendita in esenzione da imposte;
  • la direttiva 2003/96/CE, richiamata dall’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE per i prodotti energetici;
  • i regolamenti doganali n. 2913/92, n. 2454/93 e n. 952/2013, invocati dalla Grecia per sostenere la tesi dell’esportazione.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte è stata chiamata a stabilire se:

  • il rifornimento di carburante presso i distributori di frontiera costituisse "svincolo" dal regime di sospensione dall’accisa e quindi "immissione in consumo";
  • l’accisa potesse non essere esigibile perché i prodotti erano immediatamente assoggettati a una procedura di esportazione;
  • la direttiva 2008/118/CE lasciasse agli Stati membri un margine per introdurre una procedura nazionale di esportazione semplificata idonea a escludere l’accisa;
  • potesse applicarsi la disciplina sulle vendite in esenzione da imposta di cui all’articolo 14 della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Grecia, osservando che dalla diffida, dal parere motivato e dal ricorso risultava chiaramente contestato lo stesso comportamento: il rifornimento di carburante nei distributori come svincolo dal regime sospensivo.

Nel merito, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE, l’accisa diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo e che, per i prodotti in sospensione, ciò coincide con lo svincolo dal regime. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che l’immissione in consumo ha luogo al momento dell’uscita fisica del prodotto dal regime di sospensione.

La Corte sottolinea che il considerando 8 della direttiva impone un’interpretazione uniforme delle nozioni di esigibilità e di immissione in consumo in tutti gli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno. Ne deriva che il rifornimento dei veicoli nei distributori in questione, avvenuto nel territorio greco, costituisce svincolo dal regime sospensivo e fa sorgere l’accisa in Grecia.

La successiva o contestuale sottoposizione dei carburanti a un regime doganale di esportazione non incide sull’esigibilità dell’accisa. La Corte rileva infatti che la direttiva 2008/118/CE, per struttura e sistema, presuppone che un prodotto detenuto fuori dal regime sospensivo sia già stato immesso in consumo. Inoltre, la procedura nazionale descritta dalla Grecia non rientra nelle ipotesi di esenzione dell’articolo 14 né nei movimenti in sospensione disciplinati dagli articoli 17 e seguenti, né nelle procedure semplificate degli articoli 30 e 31.

È infine respinto l’argomento fondato sul principio di proporzionalità: accogliere la tesi greca significherebbe introdurre una deroga praeter legem all’articolo 7 della direttiva e compromettere l’armonizzazione delle condizioni di esigibilità dell’accisa.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una legislazione che autorizza la vendita di prodotti petroliferi esenti da imposta nei distributori della KAE situati a Kipoi Evrou, Kakavia ed Evzonoi, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE.

La Grecia è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini della direttiva 2008/118/CE, l’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa diviene esigibile quando i prodotti escono dal regime di sospensione, poiché tale svincolo integra l’immissione in consumo; non è quindi compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta la vendita esente da accisa di carburanti in un deposito fiscale di frontiera sul presupposto di una successiva esportazione o di un regime doganale di esportazione.

Come è indicizzato

Materieacciseprodotti energeticidiritto doganaleinadempimento di uno stato membroesenzioni fiscali

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