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Sentenza

Sentenza n. 5841/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 1641 del 12 febbraio 2024, spedito per la notifica il 13 febbraio 2024 a mezzo Raccomandata A/R, ma mai ricevuta dal Sig. Della Porta in quanto spedito all'indirizzo errato e successivamente notificato a mani del Sig. Riccardo Della Porta il 28 febbraio 2024, con cui il Comune di Sant'Angelo Romano ha disposto l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies comma 2-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, del P.d.C. n. 17/07, rilasciato il 31 ottobre 2007 ai sensi della L. 326/03 e della L. R. Lazio n. 12/2004; - dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 19 febbraio 2024, notificata a mani del Sig. Della Porta in data 28 febbraio 2024 con cui il Comune di Sant'Angelo Romano ha ordinato la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 16, particella 264, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. nonché, in ogni caso - della comunicazione prot. n. 6932 del 10 luglio 2023, di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato all'annullamento in autotutela del P.d.C. n. 17/07 rilasciato il 31 ottobre 2007 ai sensi della L. 326/03 e della L. R. Lazio n. 12/2004; - di ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, laddove lesivo.

Giustizia amministrativa202404984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio di un permesso di costruire rilasciato nel 2007 e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 12 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, con cui era stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 17/07, rilasciato il 31 ottobre 2007 ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004. Ha inoltre impugnato l'ordinanza di demolizione n. 4 del 19 febbraio 2024, adottata ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento, depositato il 21 gennaio 2026, con cui ha annullato in autotutela sia l'ordinanza di demolizione n. 4 del 19 febbraio 2024 sia il provvedimento del 12 febbraio 2024 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha dichiarato il 20 febbraio 2026 l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integrato il presupposto dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'annullamento sopravvenuto degli atti impugnati ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata, avente a oggetto il loro annullamento. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e disposto l'integrale compensazione delle spese, in considerazione della natura della controversia e dei precedenti della Sezione relativi ai medesimi provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'annullamento in autotutela adottato dal Comune nei confronti degli atti impugnati e, successivamente, del provvedimento comunale che li ha annullati.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

    È indicato quale fondamento normativo dell'ordinanza di demolizione impugnata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    sussistono i presupposti per definire la controversia

    La norma consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dal sopravvenuto annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela tutti i provvedimenti impugnati e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa di annullamento fatta valere dal ricorrente.
  • L'annullamento sopravvenuto degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di merito sui vizi originariamente dedotti, quando non residuano utilità sostanziali o processuali conseguibili dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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