Cassazione Civile, Ordinanza n. 40738/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione, relativo a maggiori Irpef, Irap e Iva per l'anno d'imposta 1999. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'accoglimento del gravame perché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nulla la cartella, sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre i termini di legge e che non potesse applicarsi la proroga biennale prevista dalla disciplina sul condono. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il contribuente aveva impugnato vizi dell'avviso di accertamento ormai definitivo e non della cartella; con il secondo deduceva violazione dell'art. 10 della l. n. 289/2002, assumendo che la proroga biennale dei termini di accertamento dovesse operare anche nei confronti di contribuenti che non potevano avvalersi delle definizioni agevolate, sicché la notifica dell'avviso nel 2006 era tempestiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorso non riportava compiutamente le doglianze originarie del contribuente e che, per come formulato, non consentiva di verificare l'effettiva omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della l. n. 289/2002 opera, in assenza di specifiche deroghe, sia quando il contribuente non intenda avvalersi del condono, sia quando non possa avvalersene per ragioni di fatto o di diritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specificità del ricorso
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
invocato per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella rispetto a vizi dell'avviso di accertamento definitivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio motivazionale, ma la Corte decide sul secondo motivo in diritto
art. 10 l. 27 dicembre 2002 n. 289
interpretato nel senso che la proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche a chi non può o non vuole aderire alle definizioni agevolate, salvo deroghe espresse
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato ai fini della sospensione del processo e della definizione agevolata, ma la Corte rileva che il diniego di condono non risulta impugnato
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione le domande o eccezioni non esaminate e trascrivere, almeno nei tratti essenziali, le doglianze svolte nei precedenti gradi di giudizio.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla disciplina sul condono fiscale opera, salvo diversa previsione espressa, anche nei confronti dei contribuenti che non abbiano aderito alle definizioni agevolate o che non abbiano potuto aderirvi per mancanza dei presupposti legali.
- Ai fini dell'applicazione della proroga biennale ex art. 10 l. n. 289/2002, non è निर्णinante distinguere tra contribuenti che hanno scelto di non avvalersi del condono e contribuenti che, invece, non potevano avvalersene: in entrambi i casi la proroga si applica in mancanza di deroghe specifiche.
- L'interpretazione della disciplina sul condono deve evitare esiti irragionevoli e trattamenti differenziati non giustificati tra situazioni sostanzialmente equivalenti, secondo una lettura conforme a ragionevolezza.
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