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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-468/22

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a project for the reinforcement of the electricity transmission system in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-468/22

Giurisprudenza europea62022TJ0468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto in contumacia l’azione della BEI, proposta per conto dell’Unione europea, contro la Repubblica araba السورية per il mancato rimborso di rate di un mutuo destinato a un progetto energetico. Ha ritenuto sussistente la propria competenza in base alla clausola compromissoria del contratto, nonché la legittimazione dell’Unione, subrogata nei diritti della BEI dopo il pagamento delle garanzie. La Siria è stata condannata a pagare capitale, interessi contrattuali e di mora, oltre agli ulteriori interessi fino al saldo.

Azione contrattuale ex clausola compromissoria per il recupero, da uno Stato terzo, delle somme dovute in forza di un contratto di mutuo BEI, con applicazione della procedura contumaciale e del regime degli interessi di mora.

La questione giuridica

Se, a fronte dell’inadempimento della Repubblica araba السورية a un contratto di mutuo concluso con la BEI e dell’attivazione delle garanzie dell’Unione, il Tribunale sia competente ex articolo 272 TFUE; se l’azione proposta dalla BEI per il recupero delle somme subrogate in capo all’Unione sia ammissibile; e se il convenuto debba essere condannato al pagamento del capitale dovuto, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora calcolati secondo il contratto, nonché delle ulteriori somme maturande fino all’effettivo pagamento.

Principio di diritto

In presenza di una clausola arbitrale che devolve le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente ex articoli 272 e 256(1) TFUE a conoscere in primo grado dell’azione contrattuale proposta dalla BEI per conto dell’Unione contro uno Stato terzo inadempiente. Quando l’Unione abbia pagato la BEI in forza della garanzia ed sia subentrata nei diritti della banca, l’azione di recupero è ammissibile e il debitore deve essere condannato al rimborso del capitale non pagato, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora previsti dal contratto, nonché ai successivi interessi di mora fino al pagamento, salvo che la domanda sia manifestamente infondata o inammissibile, circostanza qui esclusa.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256(1) TFUE
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 10.02 del loan agreement
  • Articolo 10.03 del loan agreement
  • Articolo 3.01 del loan agreement
  • Articolo 3.02 del loan agreement
  • Articolo 4.01 del loan agreement
  • Articolo 6.01 del guarantee agreement del 10 novembre 1978
  • Articolo 6.03 del guarantee agreement del 10 novembre 1978
  • Articolo 3.1 del recovery agreement del 3 ottobre 2018
  • Articolo 13(1) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980

Inadempimento di un mutuo BEI e condanna in contumacia della Repubblica araba السورية

La pronuncia riguarda un’azione proposta dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell’articolo 272 TFUE, fondata su una clausola compromissoria contenuta in un contratto di mutuo relativo al rafforzamento del sistema di trasmissione elettrica in Siria. Il Tribunale decide in contumacia, dopo che la Repubblica araba السورية non ha depositato il controricorso nei termini.

Fatti e procedimento principale

La BEI aveva concesso alla Siria un mutuo di 75 milioni di euro, erogato in più tranche tra il 2003 e il 2005, da rimborsare in 30 rate semestrali a partire dal 10 giugno 2006. Il contratto prevedeva interessi contrattuali sul capitale residuo e interessi di mora sulle somme scadute e non pagate, secondo il meccanismo di cui agli articoli 3.01 e 3.02 del loan agreement.

Dal dicembre 2011 la Siria ha cessato di pagare le rate dovute. In una precedente causa, il Tribunale aveva già condannato la Siria al pagamento di somme scadute fino al 2017. Per le rate successive, tra il 2017 e il 2020, la BEI ha inviato numerosi solleciti e ha chiesto alla Commissione l’attivazione delle garanzie previste dagli accordi di garanzia tra l’Unione e la BEI; la Commissione ha effettuato i pagamenti, con conseguente subrogazione dell’Unione nei diritti della BEI.

Domanda giudiziale e contumacia

La BEI ha chiesto che fosse dichiarato l’inadempimento della Siria rispetto agli obblighi di pagamento delle rate scadute tra il 2017 e il 2020 e che la Siria fosse condannata a corrispondere all’Unione, rappresentata dalla BEI, gli importi complessivi di EUR 22 856 655.23 e CHF 1 984 763.43, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi dopo il 30 giugno 2022. Poiché la Siria non ha resistito, la BEI ha chiesto la pronuncia contumaciale ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura.

Competenza del Tribunale

Il Tribunale richiama l’articolo 272 TFUE, che attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza sulle controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall’Unione. Poiché il mutuo è stato concluso, nel contesto delle relazioni tra la Comunità/Unione e la Siria, come contratto stipulato per conto dell’Unione, e l’articolo 10.02 del loan agreement devolve le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 256(1) TFUE, è competente in primo grado. Esclude quindi ogni difetto manifesto di giurisdizione.

Ammissibilità e subrogazione dell’Unione

Quanto alla legittimazione attiva, il Tribunale osserva che l’Unione, avendo pagato alla BEI gli importi dovuti in forza delle garanzie, è subentrata nei diritti della banca contro il debitore ai sensi dell’articolo 6.01 del guarantee agreement del 10 novembre 1978. Per individuare gli effetti della subrogazione, richiama l’articolo 13(1) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e fa riferimento ai diritti nazionali rilevanti, ossia i codici civili belga e lussemburghese, che consentono la subrogazione senza necessità del consenso del debitore quando il terzo che paga ha un interesse legittimo.

In base a tale meccanismo, il diritto contrattuale della BEI al rimborso si trasferisce all’Unione, che può dunque far valere la pretesa verso la Siria. Inoltre, l’articolo 6.03 del guarantee agreement e l’articolo 3.1 del recovery agreement del 3 ottobre 2018 impongono alla BEI di intraprendere le azioni di recupero per conto e in nome dell’Unione. Ne consegue che la domanda non è manifestamente inammissibile.

Fondatezza della domanda sul capitale e sugli interessi

Sul merito, il Tribunale accerta che la Siria non ha adempiuto agli obblighi di rimborso alle scadenze previste dall’articolo 4.01 del loan agreement. Di conseguenza, la domanda di condanna al pagamento di EUR 18 655 393.62 e CHF 1 716 822.98, corrispondenti ai capitali scaduti e non pagati tra il 11 dicembre 2017 e il 10 dicembre 2020, non è manifestamente infondata.

Quanto agli interessi, l’articolo 3.02(a) del loan agreement prevede che sulle somme scadute maturi un interesse di mora pari alla somma del 2.5% e del tasso fisso previsto dall’articolo 3.01. Il Tribunale ritiene quindi fondato anche il capo di domanda relativo a EUR 4 201 261.61 e CHF 267 940.45 per interessi contrattuali e di mora maturati tra il 9 agosto 2017 e il 30 giugno 2022, nonché agli ulteriori interessi di mora sui capitali residui dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.

Procedura contumaciale e dispositivo

Verificato che l’azione non è manifestamente incompetente, inammissibile o infondata, il Tribunale applica l’articolo 123 del regolamento di procedura e pronuncia sentenza contumaciale in favore della BEI. Condanna inoltre la Repubblica araba السورية, quale parte soccombente, alle spese ai sensi dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in presenza di una clausola compromissoria e di un meccanismo di garanzia con subrogazione dell’Unione nei diritti della BEI, l’Unione può agire, per il tramite della BEI, contro lo Stato mutuatario inadempiente per ottenere il rimborso del capitale e degli interessi contrattualmente dovuti, compresi gli interessi di mora fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

Materiecontratti dell’ueclausola compromissoriamutui e finanziamenti internazionaligaranzie dell’unione europeainteressi di mora

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