Cassazione Penale, Sentenza n. 39561/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a Domenico Mammoliti (anni 3 e mesi 6 con obbligo di soggiorno) e la confisca di un'autovettura e di tre libretti di deposito intestati a Teresa Strangio e Annunziata Mammoliti. Le censure principali: per Mammoliti contestazione della mancanza di attualità della pericolosità sociale (reati contestati 2015-2016, detenzione dal 2020) e violazione dei requisiti per la confisca (mancata correlazione temporale tra acquisizione dei beni e pericolosità, sproporzione tra fonti lecite e impieghi). Le terze interessate (moglie e figlie) denunciavano l'erronea qualificazione dei beni come fittiziamente intestati, la loro indipendente capacità reddituale, la mancanza di istruttoria sui flussi finanziari e l'uso improprio di parametri ISTAT per valutare la sproporzione e la capacità di risparmio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Domenico Mammoliti, Teresa Strangio e Annunziata Mammoliti come generici e manifestamente infondati; il ricorso di Antonella Mammoliti è inammissibile per assenza di interesse. Il decreto impugnato è stato ritenuto correttamente motivato: la Corte di appello aveva compiuto un'analisi puntuale del curriculum criminale di Mammoliti (anche reati e misure risalenti agli anni '90 e successivi), valorizzando ruoli apicali, quantitativi di droga e consistenti guadagni, elementi ritenuti sintomatici di pericolosità sociale attuale nonostante periodi di detenzione. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto legittima la nozione estesa di disponibilità anche indiretta e la ricostruzione della sproporzione tra redditi leciti e patrimoni intestati a terzi, nonostante la consulenza difensiva; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. b) e c.; art. 1, lett. b) e c.; art. 24, comma 1
La Corte ha applicato le disposizioni sul giudizio di pericolosità sociale e sui presupposti della confisca di prevenzione, ritenendo che la pericolosità possa emergere da un insieme di elementi storici e attuali e che la confisca possa colpire beni di terzi quando ricorra la disponibilità indiretta e la sproporzione con i redditi leciti.
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
I reati in materia di stupefacenti contestati a Mammoliti (reati-strumento e reati-scopo) sono stati valorizzati come indici della pericolosità sociale e della capacità di accumulare profitti illeciti.
codice di procedura penale
La condanna alle spese e la sanzione (somma a favore della Cassa delle ammende) sono state disposte ai sensi dellart. 616 c.p.p. per i ricorsi inammissibili.
disposizioni sulla forma del ricorso in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per la sintesi dei motivi ai fini della relazione; la Corte ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione, ammesso per violazione di legge o per motivazione inesistente/apparente.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la valutazione della attualità della pericolosità sociale si fonda su un quadro complessivo di elementi (pregressa condotta delinquenziale, ruolo nel sodalizio, consistenza dei traffici, guadagni e modalità operative) e non solo sulla mera occasionalità temporale degli ultimi reati emersi.
- La confisca di prevenzione può colpire beni intestati a terzi quando risulti la disponibilità indiretta o la fittizia intestazione; spetta ai terzi fornire allegazioni e prove precise per dimostrare lautenticità dellacquisto e la proporzionalità rispetto ai redditi leciti.
- La nozione di disponibilità, ai fini della confisca di prevenzione, è ampia e può includere situazioni nelle quali il bene ricade nella sfera di interessi economici del soggetto pericoloso anche se formalmente intestato a congiunti.
- Gli indici statistici (es. tabelle ISTAT) hanno valore indiziario per la ricostruzione della capacità di spesa e risparmio; l'onere probatorio sulla reale capacità reddituale grava su chi contesta la sproporzione.
- In Cassazione, nei procedimenti sulle misure di prevenzione, i ricorsi devono essere essenziali, specifici e fondati: motivi generici o apodittici sono di norma inammissibili.
- Le contestazioni di terzi interessati alla confisca sono ammesse ma richiedono unonesta e documentata ricostruzione dei flussi economici e delle fonti di reddito per scalfire la presunzione di illiceità o fittizietà dellintestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →