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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39561/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a Domenico Mammoliti (anni 3 e mesi 6 con obbligo di soggiorno) e la confisca di un'autovettura e di tre libretti di deposito intestati a Teresa Strangio e Annunziata Mammoliti. Le censure principali: per Mammoliti contestazione della mancanza di attualità della pericolosità sociale (reati contestati 2015-2016, detenzione dal 2020) e violazione dei requisiti per la confisca (mancata correlazione temporale tra acquisizione dei beni e pericolosità, sproporzione tra fonti lecite e impieghi). Le terze interessate (moglie e figlie) denunciavano l'erronea qualificazione dei beni come fittiziamente intestati, la loro indipendente capacità reddituale, la mancanza di istruttoria sui flussi finanziari e l'uso improprio di parametri ISTAT per valutare la sproporzione e la capacità di risparmio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Domenico Mammoliti, Teresa Strangio e Annunziata Mammoliti come generici e manifestamente infondati; il ricorso di Antonella Mammoliti è inammissibile per assenza di interesse. Il decreto impugnato è stato ritenuto correttamente motivato: la Corte di appello aveva compiuto un'analisi puntuale del curriculum criminale di Mammoliti (anche reati e misure risalenti agli anni '90 e successivi), valorizzando ruoli apicali, quantitativi di droga e consistenti guadagni, elementi ritenuti sintomatici di pericolosità sociale attuale nonostante periodi di detenzione. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto legittima la nozione estesa di disponibilità anche indiretta e la ricostruzione della sproporzione tra redditi leciti e patrimoni intestati a terzi, nonostante la consulenza difensiva; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 4, lett. b) e c.; art. 1, lett. b) e c.; art. 24, comma 1

    La Corte ha applicato le disposizioni sul giudizio di pericolosità sociale e sui presupposti della confisca di prevenzione, ritenendo che la pericolosità possa emergere da un insieme di elementi storici e attuali e che la confisca possa colpire beni di terzi quando ricorra la disponibilità indiretta e la sproporzione con i redditi leciti.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    I reati in materia di stupefacenti contestati a Mammoliti (reati-strumento e reati-scopo) sono stati valorizzati come indici della pericolosità sociale e della capacità di accumulare profitti illeciti.

  • codice di procedura penale

    La condanna alle spese e la sanzione (somma a favore della Cassa delle ammende) sono state disposte ai sensi dellart. 616 c.p.p. per i ricorsi inammissibili.

  • disposizioni sulla forma del ricorso in Cassazione

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata per la sintesi dei motivi ai fini della relazione; la Corte ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione, ammesso per violazione di legge o per motivazione inesistente/apparente.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la valutazione della attualità della pericolosità sociale si fonda su un quadro complessivo di elementi (pregressa condotta delinquenziale, ruolo nel sodalizio, consistenza dei traffici, guadagni e modalità operative) e non solo sulla mera occasionalità temporale degli ultimi reati emersi.
  • La confisca di prevenzione può colpire beni intestati a terzi quando risulti la disponibilità indiretta o la fittizia intestazione; spetta ai terzi fornire allegazioni e prove precise per dimostrare lautenticità dellacquisto e la proporzionalità rispetto ai redditi leciti.
  • La nozione di disponibilità, ai fini della confisca di prevenzione, è ampia e può includere situazioni nelle quali il bene ricade nella sfera di interessi economici del soggetto pericoloso anche se formalmente intestato a congiunti.
  • Gli indici statistici (es. tabelle ISTAT) hanno valore indiziario per la ricostruzione della capacità di spesa e risparmio; l'onere probatorio sulla reale capacità reddituale grava su chi contesta la sproporzione.
  • In Cassazione, nei procedimenti sulle misure di prevenzione, i ricorsi devono essere essenziali, specifici e fondati: motivi generici o apodittici sono di norma inammissibili.
  • Le contestazioni di terzi interessati alla confisca sono ammesse ma richiedono unonesta e documentata ricostruzione dei flussi economici e delle fonti di reddito per scalfire la presunzione di illiceità o fittizietà dellintestazione.

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