Cassazione Civile, Ordinanza n. 03128/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore eredità)
La controversia
La vicenda origina da un precedente ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo. Con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato alle spese, tra gli altri, Giuseppe Albanese nominativamente. Il medesimo soggetto ha quindi chiesto la correzione di errore materiale del decreto, deducendo che la condanna alle spese era stata riportata senza specificare che egli aveva agito e impugnato nella qualità di curatore dell'eredità di Castagna Diego, qualità già indicata nel ricorso originario. La questione processuale affrontata riguarda anche la necessità, o meno, di notificare il ricorso per correzione alle controparti nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a un decreto di estinzione pronunciato dalla Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto correggibile l'errore materiale e ha disposto la rettifica del decreto di estinzione n. 26218/2025, ordinando l'inserimento, dopo la menzione delle generalità di Giuseppe Albanese, della precisazione "in qualità di curatore dell'eredità di Castagna Diego" sia in motivazione sia nel dispositivo. Ha inoltre affermato che, per correggere un errore materiale in un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., non è necessaria la notifica del ricorso per correzione alle parti costituite, poiché quel provvedimento non richiede la previa instaurazione di uno specifico contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione. La Corte ha anche impartito alla Cancelleria le istruzioni per gli adempimenti informatici ex art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Richiamato come base del decreto di estinzione pronunciato dalla Corte di cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come norma che consente la correzione dell'errore materiale nel decreto di estinzione e che impone la decisione del collegio con ordinanza, senza diversa alternativa procedimentale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione al tipo di decreto definitorio oggetto della successiva correzione.
art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti della Cancelleria in ordine alla formazione e sottoscrizione digitale del documento informatico contenente il provvedimento corretto e quello di correzione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione della qualità processuale nella quale una parte ha agito può integrare un errore materiale correggibile quando la qualità risulti già dagli atti del giudizio originario e la rettifica si limiti a rendere fedele il provvedimento al contenuto effettivo del fascicolo.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a un decreto di estinzione della Corte di cassazione non è necessario notificare il ricorso per correzione alle parti costituite, poiché quel decreto è pronunciato senza previa instaurazione di uno specifico contraddittorio e il procedimento correttivo segue la medesima impostazione.
- La correzione dell'errore materiale può incidere sia sulla motivazione sia sul dispositivo del provvedimento, quando l'inesattezza è presente in entrambe le parti e la rettifica non comporta alcuna modifica sostanziale della decisione.
- Quando la correzione riguarda un provvedimento definitorio della Cassazione, resta ferma la possibilità per le parti di attivare successivamente la fase camerale prevista dall'art. 391, terzo comma, c.p.c., mediante istanza di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
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