Sentenza n. 615/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento A. L’atto rep. n.1675 del 21/01/2021 (prot. CDG-0035472 int) di acquisizione ai sensi dell’art.42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., notificato il 28 gennaio 2021; B. l’atto rep. n.1676 del 21/01/2021 (prot. CDG-0035520 int) di acquisizione ai sensi dell’art.42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. , notificato il 28 gennaio 2021; C. Degli atti istruttori relativi ed in particolare quelli attinenti le modalità di calcolo del valore del terreno, dell’indennizzo spettante, del pregiudizio patrimoniale di quello non patrimoniale, dell’indennità a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo; D. Della nota ANAS u.0122478 del 1.03.2021 di risposta alla istanza di accesso agli atti del 10.2.2021 prodotta dalla ricorrente; E. Degli atti che siano a quelli impugnati comunque collegati e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di terreni occupati per la realizzazione di opere stradali, nonché atti istruttori e risposta a istanza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di terreni occupati nel 1970 per la realizzazione di opere stradali senza successivo decreto di esproprio, ha impugnato gli atti con cui ANAS ha disposto l'acquisizione sanante dei beni al Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha dedotto: la mancata ricezione della comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione del contraddittorio; l'erronea considerazione della sua posizione rispetto al precedente giudizio definito dalla sentenza del TAR Sardegna n. 32/2020, cui non avrebbe partecipato; l'assenza o comunque l'irrisorietà dell'indennizzo e del risarcimento; errori nella quantificazione dell'indennizzo e del risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo; l'utilizzo dell'art. 42-bis in elusione dell'obbligo di restituzione derivante dal precedente giudicato. ANAS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle contestazioni patrimoniali e la pendenza dell'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato. Le censure relative all'entità dell'indennizzo e alla misura del risarcimento, anche se formalmente prospettate come vizi di legittimità degli atti, riguardano sostanzialmente il quantum debeatur e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono state invece esaminate e respinte le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla violazione del giudicato. Quanto alla comunicazione di avvio, la documentazione prodotta da ANAS, in particolare le ricevute di compiuta giacenza, ha dimostrato il perfezionamento della notifica. Inoltre, la ricorrente era a conoscenza della precedente sentenza e aveva già intrapreso iniziative sulla vicenda, sicché avrebbe potuto fornire il proprio contributo endoprocedimentale. Quanto al giudicato, la sentenza n. 32/2020 non imponeva in via definitiva la restituzione dei terreni, poiché aveva lasciato espressamente salva la facoltà dell'amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis. L'obbligo di restituzione operava, pertanto, solo in mancanza dell'esercizio di tale facoltà. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001
La disposizione attribuisce all'amministrazione il potere di acquisire il bene illegittimamente occupato, anche dopo una pronuncia che abbia affermato l'obbligo di restituzione, quando il giudicato lasci espressamente salva tale facoltà.
d.P.R. 327/2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
Il quadro normativo di riferimento per l'acquisizione sanante e per la determinazione dei relativi ristori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Le controversie sull'illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, comprese l'insussistenza dei presupposti del potere, delle ragioni eccezionali di interesse pubblico e dell'assenza di alternative ragionevoli, appartengono alla giurisdizione amministrativa; le controversie concernenti esclusivamente l'entità dell'indennizzo o la misura del risarcimento spettano invece al giudice ordinario.
- La contestazione del quantum dell'indennizzo o del risarcimento non rientra nella giurisdizione amministrativa quando, al di là della qualificazione formale delle censure, non deduce un vizio autonomo del potere amministrativo ma mira sostanzialmente a ottenere una diversa liquidazione delle somme dovute.
- L'obbligo di restituzione di un bene illegittimamente occupato, stabilito da una pronuncia giurisdizionale, non preclude l'adozione dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis quando la stessa pronuncia abbia espressamente lasciato salva tale facoltà dell'amministrazione.
- La comunicazione di avvio del procedimento può ritenersi perfezionata mediante la compiuta giacenza quando la documentazione notificatoria ne dimostri il completamento; la conoscenza della vicenda da parte dell'interessato e la possibilità concreta di partecipare possono inoltre escludere la fondatezza della censura partecipativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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