Cassazione Penale, Sentenza n. 40283/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione al diniego dell'applicazione dell'indulto (legge n. 241/2006) rispetto alla pena di anni 3 per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Sosteneva che, poiché le condotte si erano esaurite tra il 5 settembre e il 13 ottobre 2005 (prima del 2 maggio 2006), l'indulto avrebbe dovuto applicarsi; la sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta molto dopo (17 maggio 2011), non può spostare il dies commissi delicti né determinare l'esclusione dall'indulto, essendo la condotta offensiva già prima della declaratoria e la declaratoria stessa evento fuori dal controllo dell'imputato. Inoltre si lamentava violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento in ragione della durata del procedimento fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'indulto, dell'amnistia e del dies a quo della prescrizione nei reati di bancarotta prefallimentare, il momento rilevante è la data della sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento, sia che si qualifichi come elemento costitutivo (anche se improprio) sia come condizione obiettiva di punibilità, costituisce il momento della consumazione ai fini di tali istituti di clemenza e della prescrizione. Pertanto il diniego dell'indulto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 241 del 2006 (indulto)
L'indulto va valutato in relazione al momento di consumazione del reato: la giurisprudenza collega l'operatività dell'indulto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento quando il reato è bancarotta prefallimentare
art. 158 cod. pen.
art. 158, comma primo e comma secondo, cod. pen.
Il comma secondo stabilisce che, quando la legge fa dipendere la punibilità dal verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata; la Corte interpreta la disposizione nel senso che, anche per la prescrizione e per gli istituti di clemenza, il dies a quo coincide con la declaratoria di fallimento
art. 44 cod. pen.
La nozione di condizione obiettiva di punibilità è richiamata per spiegare che la declaratoria di fallimento, anche se esterna all'offesa materiale, è rilevante come dato che legittima l'intervento punitivo dello Stato
art. 8 cod. proc. pen.
Il concetto di consumazione del reato deve essere ricostruito come completa realizzazione della fattispecie incriminatrice; la Corte ritiene che, in assenza di prescrizioni normative diverse, la consumazione coincide con la realizzazione formale della fattispecie, cioè la sentenza di fallimento
Cost., art. 79, comma terzo; cod. pen. artt. 151 e 174, comma terzo
art. 79, comma terzo Cost.; art. 151, comma terzo e art. 174, comma terzo cod. pen.
Rilevano nei profili comuni di amnistia e indulto: entrambi gli istituti concernono la punibilità e non solo l'offesa materiale, il che giustifica l'ancoraggio al momento in cui si verifica la condizione oggettiva di punibilità
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni
Riferimento procedurale: il Procuratore generale ha fatto rilevare l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale invocando la norma; tuttavia la Corte ha deciso nel merito
d.l. 30/12/2021, n. 228, art. 16 (convertito)
art. 16, d.l. n. 228/2021, conv. con modificazioni
Norma citata in riferimento alla disciplina processuale prorogata che incide sui termini per le formalità processuali richiamate dal Procuratore generale
Massime di principio
- Nei reati di bancarotta prefallimentare la giurisprudenza prevalente individua il momento rilevante per prescrizione, indulto e amnistia nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche se le condotte si sono esaurite anteriormente.
- La qualificazione della declaratoria di fallimento sia come elemento costitutivo improprio sia come condizione obiettiva di punibilità conduce agli stessi effetti pratici rispetto al dies a quo per prescrizione e per gli istituti di clemenza.
- Le eccezioni basate sul fatto che la declaratoria di fallimento sia fuori dal controllo dell'imputato e che la condotta offensiva sia antecedente non prevalgono davanti ai giudici che seguono l'orientamento consolidato: per cambiare l'approccio è necessario un mutamento legislativo o una diversa pronuncia di legittimità.
- Chi intende ottenere clemenza in casi analoghi dovrebbe porre attenzione sia alla prova documentale delle date delle condotte e della declaratoria di fallimento, sia all'eventuale impugnazione della qualificazione giuridica della declaratoria, ma tenendo conto dell'orientamento consolidato delle sezioni penali della Cassazione.
- Dal punto di vista processuale, è importante rispettare le regole procedurali (es. richieste di trattazione orale nei termini previsti) per evitare eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero.
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