Cassazione Penale, Sentenza n. 26163/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Aracne ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando la precedente condanna del Tribunale, aveva assolto Miredi ritenendolo non punibile per essere incorsa nella scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) e aveva revocato le statuizioni civili a favore della parte civile. Il ricorso denunciava: vizio di motivazione (mancata motivazione rafforzata), travisamento delle deposizioni testimoniali, errata applicazione dell'art. 52 c.p. (riconoscimento illegittimo della legittima difesa), e violazione del contraddittorio per il mancato esame di conclusioni e memoria depositate via PEC dalla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo decisivo il motivo relativo alla illegittima qualificazione della condotta come legittima difesa. Ha osservato che la Corte d'Appello ha motivato in modo contraddittorio e lacunoso, non valutando adeguatamente l'esistenza di alternative alla reazione violenta e il fatto che l'imputato avesse avuto parte nell'innesco della lite. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello; la liquidazione delle spese della parte civile sarà decisa solo all'esito del procedimento civile. In sostanza il riconoscimento dell'esimente di legittima difesa è stato censurato e la decisione sui profili civili è stata rimessa al giudice civile.
Norme richiamate
art. 52 c.p.
La Corte ha richiamato una lettura rigorosa del requisito della 'necessità' per la legittima difesa: la reazione, valutata ex ante, deve essere l'unica possibile e non sostituibile con altra modalità meno dannosa; non è riconoscibile quando chi reagisce ha innescato o accettato lo scontro oppure ha possibilità di allontanarsi senza pregiudizio.
art. 582 c.p.
Norma relativa alle lesioni personali da cui partiva il capo di imputazione originario; la sentenza d'appello aveva riformato la condanna per questa fattispecie ritenendo operante l'esimente della legittima difesa.
L. n. 59 del 2006
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 52 c.p.; la giurisprudenza e la Corte interpretano le modifiche nel senso di accentuare il carattere stringente del requisito della necessità della difesa.
art. 23 d.l. n. 149/2020
Norma citata in relazione alle forme eccezionali di partecipazione e contraddittorio processuale adottate nel periodo emergenziale; la censura riguarda il mancato esame da parte della corte d'appello di conclusioni e memorie depositate via PEC a favore della parte civile.
art. 23, co. 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8 d.l. 137/2020
Richiamato in relazione alla possibilità di deposito di atti e alla trattazione orale limitata a ricorsi per i quali una parte richieda espressamente l'udienza; il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta avvalendosi di tale previsione.
Massime di principio
- Per invocare la legittima difesa è necessario provare che la reazione fosse, ex ante, l'unica possibilità di sottrarsi al pericolo; il requisito della necessità va interpretato in senso stringente.
- Chi ha innescato o accettato lo scontro (o ha possibilità di allontanarsi senza pregiudizio) difficilmente potrà validamente invocare la scriminante della legittima difesa, salvo che intervenga un'aggressione nuova, autonoma, imprevedibile e sproporzionata.
- Il giudice di merito deve motivare in modo completo e specifico quando riconosce la scriminante: deve valutare alternative meno dannose, proporzionalità e la dinamica iniziale dei fatti.
- Se la Corte d'Appello assolve per legittima difesa e revoca provvisioni civili, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare la decisione al giudice civile per la valutazione e la liquidazione del danno.
- Le modalità emergenziali di partecipazione processuale (depositi via PEC, udienze scritte) devono comunque garantire il pieno contraddittorio; eventuali atti processuali depositati via PEC devono essere considerati o la loro esclusione adeguatamente motivata.
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