Sentenza del 01/07/2015 n. 2875 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
RIMBORSO DELL'IMPOSTA. Imposta dichiarata in contrasto con il diritto del'Unione europea - Istanza di rimborso - Termine decadenziale ex art.38 D.P.R. n.602/73 - Decorrenza - Data del versamento o dell'effettuazione della ritenuta - Efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia - Limite dei rapporti esauriti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso del 50% della ritenuta IRPEF applicata sull'incentivo all'esodo, sostenendo che la normativa interna fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, come riconosciuto dalla Corte di giustizia. Deduceva che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 dovesse decorrere dalla pubblicazione della pronuncia europea, e non dalla data del versamento o della ritenuta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha rigettato l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso. In primo luogo, il precedente diniego dell'Amministrazione non era stato tempestivamente impugnato ed era quindi divenuto definitivo; la successiva reiterazione dell'istanza non poteva riaprire il rapporto. In ogni caso, anche esaminando la nuova istanza, il diritto al rimborso era decaduto, poiché il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento o dell'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. L'efficacia retroattiva di tale pronuncia non incide sui rapporti già esauriti per decadenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza di quarantotto mesi decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
Il termine per chiedere il rimborso di imposte o ritenute indebitamente versate decorre oggettivamente dal pagamento o dalla ritenuta, anche quando l'obbligo tributario venga successivamente escluso per contrasto con il diritto dell'Unione europea.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata nel giudizio
L'intervento della Corte Europea ha comportato la disapplicazione della legislazione nazionale discriminatoria.
La pronuncia europea può avere efficacia retroattiva e rendere incompatibile, sin dall'origine, la normativa nazionale, ma tale efficacia è limitata dai rapporti già definiti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676
L'efficacia retroattiva di detta pronuncia ... incontra il limite dei rapporti esauriti.
La decadenza maturata prima della pronuncia europea consolida il rapporto tributario e impedisce di differire la decorrenza del termine alla data della pronuncia stessa; prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Massime di principio
- Quando un'imposta viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiederne il rimborso decorre normalmente dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data della pronuncia europea.
- Le pronunce della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva, ma non riaprono rapporti già esauriti per decadenza, prescrizione, sentenza irrevocabile o mancata impugnazione dell'atto di diniego.
- La reiterazione di un'istanza di rimborso non consente di riaprire un precedente diniego divenuto definitivo per mancata impugnazione.
- I termini decadenziali tributari perseguono l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e, salvo specifiche eccezioni normative, prevalgono sulle argomentazioni fondate sull'overruling o sulla sopravvenuta interpretazione europea.
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