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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00944/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa ritenendo non contabilizzati ricavi pari ai costi dedotti e formulando ulteriori recuperi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo, quanto alla ripresa per i contratti di appalto non ultimati, che mancassero elementi documentali idonei a provare la presunzione dell'Ufficio, e quanto agli ulteriori recuperi, che non vi fossero specifiche critiche alla sentenza di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità degli indizi di antieconomicità e avesse invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Ufficio una prova ulteriore; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per essersi la CTR limitata, in relazione alle riprese ulteriori, a un rinvio acritico e generico alla decisione di primo grado senza rendere percepibile il percorso logico seguito.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento sul contribuente dell'onere di provare la correttezza delle dichiarazioni. Ha ritenuto, quindi, corretta la censura dell'Ufficio sulla ripresa relativa ai contratti di appalto. Ha inoltre ravvisato motivazione apparente nella sentenza regionale per il capo relativo agli ulteriori recuperi, poiché il giudice d'appello si era limitato a un richiamo generico alla sentenza di primo grado, senza esporne le ragioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando il comportamento del contribuente risulti antieconomico e la ricostruzione sia sorretta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base normativa dell'accertamento ai fini IVA in coerenza con l'accertamento induttivo contestato

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni idonee

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione del reddito se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti per sostenere l'accertamento induttivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo intelligibile e non apparente

  • art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di decisione del giudice tributario e relativa motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se priva di una motivazione effettiva e percepibile

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare può essere disattesa quando risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente, purché l'Ufficio fondi la pretesa su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • L'antieconomicità può essere desunta anche da un solo elemento presuntivo, se specifico e grave, e comporta lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
  • Il giudice tributario viola le regole sul riparto dell'onere probatorio se pretende dall'Amministrazione una prova ulteriore rispetto a un quadro presuntivo già idoneo a sorreggere l'accertamento.
  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a richiami generici o a rinvii acritici a precedenti decisioni senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito per decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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