Ordinanza n. 1063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 359/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego o il mancato rilascio del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguardava una carenza documentale della pratica di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. In particolare, il datore di lavoro aveva prodotto, in un separato giudizio, documentazione relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego territoriale finalizzata alla verifica dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale per la mansione richiesta. L'appellante sosteneva quindi che tale integrazione documentale consentisse di superare i rilievi dell'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione integrativa non fosse idonea a superare la carenza documentale rilevata dall'Amministrazione, poiché la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero. La documentazione prodotta successivamente non poteva quindi sanare la sequenza procedimentale irregolare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 22 d.lgs. 286/1998
la suddetta verifica presso il CIT preceda -e non segua come nella fattispecie- la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; l'esecuzione successiva della verifica non supera la carenza documentale della pratica.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta.
- La produzione successiva della documentazione relativa alla verifica presso il Centro per l'impiego non è idonea a sanare la mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 22 d.lgs. 286/1998.
- In sede cautelare, la carenza documentale oggettiva della pratica giustifica il rigetto della domanda quando la documentazione integrativa prodotta non consente di superare il rilievo sostanziale dell'Amministrazione.
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