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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42589/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. (metodo mafioso) rispetto ai reati contestati a Sangiuolo. Il PM sosteneva che dalle indagini emergerebbero elementi inequivocabili di connotazione camorristica e di agevolazione del clan guidato da Pasquale Landolfo (uso di armi, piani omicidiari, intimidazioni, alleanze con altri clan, capillare attività di spaccio), nonostante il Tribunale avesse ritenuto che non risultasse che il sodalizio di Landolfo costituisse unarticolazione del clan Pezzella.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che, nel caso concreto, linteresse del PM al riconoscimento dellaggravante mafiosa non fosse attuale perché il reato principale di cui allart. 74 d.P.R. 309/1990 già comporta lapplicazione del termine di fase prolungato ai sensi dellart. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p., nonché loperatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale (art. 275, comma 3 c.p.p.) e la competenza distrettuale, per effetto dei richiamo normativi (art. 407, comma 2, lett. a, n. 6 e art. 51, comma 3‑bis c.p.p.). Di conseguenza lordinanza impugnata resta integra nella parte in cui ha escluso lart. 416‑bis, comma 1.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p.

    La Corte ricorda che il riconoscimento dellaggravante per metodo mafioso richiede elementi che dimostrino lorganizzazione come articolazione di un clan e lutilizzo del metodo mafioso; nel caso concreto il tribunale del riesame aveva escluso tale collegamento e la Cassazione non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato di traffico di stupefacenti contestato rende operativo il termine di fase di un anno previsto dallart. 303 c.p.p. per effetto del rinvio allart. 407 c.p.p.; tale circostanza produce effetti processuali (durata della custodia cautelare, presunzione di adeguatezza della misura, competenza distrettuale) rilevanti ai fini dellinteresse allimpugnazione.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.

    Stabilisce i termini di durata della custodia cautelare di fase; nel caso la sua applicazione deriva direttamente dalla contestazione dellart. 74 e rende meno rilevante, ai fini del PM, il riconoscimento dellaggravante mafiosa.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione di adeguatezza della misura custodiale quando è riconosciuta la circostanza aggravante del metodo mafioso; tuttavia la Corte ha rilevato che analoghi effetti (presunzione di adeguatezza) possono già derivare dalla sola contestazione dellart. 74 in base ad altri richiami normativi.

  • art. 407, comma 2, lett. a), n. 6 c.p.p.

    Richiamata per spiegare il legame normativo che consente lapplicazione del termine di fase prolungato in presenza del reato di cui allart. 74.

  • art. 51, comma 3‑bis c.p.p.

    Rilevante per loperatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale anche in relazione al reato di traffico di stupefacenti, secondo la valutazione della Corte.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha interesse impugnatorio concreto e attuale solo se il riconoscimento dellaggravante produce effetti immediati e distinti sul processo (es. più lunga durata della custodia cautelare, diversa competenza, presunzioni processuali); se gli stessi effetti derivano già dalla sola contestazione di altri reati rilevanti, linteresse può venire meno.
  • Per far valere laggravante di tipo mafioso è necessario dimostrare non solo condotte violente o intimidatorie, ma il rapporto organico o di articolazione con un clan o gruppo maggiore e luso del metodo mafioso (controllo del territorio, estorsione di tipo mafioso, vincoli di appartenenza), condizioni che il giudice verifica con motivazione specifica.
  • Nelle impugnazioni cautelari il PM dovrebbe indicare chiaramente lincidenza pratica che il riconoscimento dellaggravante avrebbe sulla durata della misura e sulla competenza investigativa, per evitare che la Cassazione dichiari linnammissibilità per carenza di interesse.
  • Il rigore probatorio richiesto per lart. 416‑bis non si limita a elementi isolati (armi, minacce, piani delittuosi): occorre dimostrare la connotazione organizzativa e il collegamento con strutture e metodi mafiosi o camorristici riconoscibili.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità del ricorso del PM in casi simili; comunque la strategia processuale deve basarsi sulla dimostrazione dellimpatto immediato e concreto dellaggravante sulle posizioni procedurali per rendere attuale linteresse allimpugnazione.

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