Corte di giustizia, Sentenza C-378/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019. — Landwirtschaftskammer Niedersachsen contro Reinhard Westphal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari – Ripetizione dell’indebito – Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole. — Causa C-378/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta la prescrizione applicabile al recupero di importi relativi a riduzioni ed esclusioni in materia di aiuti agricoli a superficie. Stabilisce che, per tali sanzioni amministrative, il dies a quo non è la data del versamento dell'aiuto, bensì quella prevista dalla disciplina generale del regolamento n. 2988/95, ossia la cessazione dell'irregolarità quando questa è permanente o ripetuta. Le questioni sulla qualificazione come sanzione e sull'analogia con l'articolo 52 bis del regolamento n. 2419/2001 restano assorbite.
Prescrizione del recupero di aiuti agricoli indebitamente percepiti: determinazione del dies a quo per le sanzioni amministrative previste dal regolamento n. 2419/2001 alla luce dell'articolo 3 del regolamento n. 2988/95.
La questione giuridica
Se, per il recupero di importi dovuti a titolo di riduzioni ed esclusioni previste dall'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001, il termine di prescrizione decorra dalla data del pagamento dell'aiuto oppure, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, dal giorno in cui cessa l'irregolarità; e, in subordine, se le norme sulla prescrizione in questione rientrino tra le disposizioni relative a sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 e se l'articolo 52 bis del regolamento n. 2419/2001 possa essere applicato per analogia al paragrafo 6 dell'articolo 49.
Principio di diritto
L'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 va interpretato nel senso che il dies a quo della prescrizione non coincide con il pagamento dell'aiuto, ma è determinato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95: per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di quattro anni decorre dal giorno in cui l'irregolarità cessa. La Corte esclude quindi una lettura che estenda al paragrafo 6 la regola speciale più favorevole prevista dall'articolo 49, paragrafo 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 3887/92
- Regolamento (CE) n. 2419/2001
- Articolo 49, paragrafi 5 e 6, regolamento (CE) n. 2419/2001
- Articolo 52 bis, regolamento (CE) n. 2419/2001
- Articolo 54, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 2419/2001
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 2, paragrafo 2, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
Prescrizione del recupero di aiuti agricoli indebitamente percepiti
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, decide in un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht tedesco in materia di aiuti agricoli a superficie e recupero di importi indebitamente versati. Il punto centrale riguarda il rapporto tra la disciplina speciale del regolamento n. 2419/2001 e la regola generale di prescrizione del regolamento n. 2988/95.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Westphal aveva presentato domande di aiuto all'inizio degli anni 2000 e 2001 per un regime di sostegno a favore di taluni seminativi. Gli aiuti erano stati concessi e pagati, ma in occasione di un controllo in loco del gennaio 2006 erano emerse irregolarità nelle superfici dichiarate. Con decisione del 23 luglio 2007 la Camera dell'agricoltura della Bassa Sassonia aveva dichiarato la nullità parziale delle decisioni di concessione e ordinato la restituzione delle somme in eccesso, applicando una sanzione corrispondente alla mancata concessione dell'aiuto per eccedenza di superficie.
Il giudice d'appello aveva annullato tale decisione nella parte relativa all'importo da restituire a titolo di sanzione, ritenendo applicabile la disciplina di prescrizione dell'articolo 49, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 2419/2001 in forza del principio di retroattività della norma più favorevole. Da ciò aveva tratto la conclusione che la pretesa fosse prescritta. La Camera dell'agricoltura ha quindi proposto ricorso in Revision dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
Normativa rilevante
La controversia ruota attorno a tre blocchi normativi:
- il regolamento (CEE) n. 3887/92, che prevedeva riduzioni ed esclusioni per dichiarazioni di superficie inesatte, ma non una disciplina generale della prescrizione del recupero;
- il regolamento (CE) n. 2419/2001, che ha sostituito il precedente e ha introdotto all'articolo 49, paragrafi 5 e 6, termini di prescrizione per i pagamenti indebiti e per gli importi da recuperare a seguito di riduzioni ed esclusioni;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, regolamento quadro sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, che disciplinano la retroattività della disciplina più favorevole e il termine generale di prescrizione di quattro anni.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il termine di prescrizione dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 decorra dal pagamento dell'aiuto oppure dall'evento individuato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95;
- se la disciplina della prescrizione rientri tra le disposizioni su sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95;
- se l'articolo 52 bis del regolamento n. 2419/2001, che estende retroattivamente l'articolo 49, paragrafo 5, possa applicarsi per analogia anche al paragrafo 6.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 2988/95 costituisce una normativa generale volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, destinata a fungere da quadro comune per le discipline settoriali. L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce una regola generale di prescrizione di quattro anni decorrente dall'esecuzione dell'irregolarità, con la precisazione che, per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui l'irregolarità cessa.
Applicando tali principi, la Corte osserva che l'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 2419/2001 ha effettivamente introdotto una regola speciale e più semplice per i pagamenti indebiti, facendo decorrere il termine dal pagamento dell'aiuto. Tuttavia, il paragrafo 6 non contiene alcuna indicazione analoga: esso riguarda specificamente gli importi da recuperare a seguito di riduzioni ed esclusioni, cioè ipotesi sanzionatorie.
Secondo la Corte, il paragrafo 6 non può essere letto come una replica della regola del paragrafo 5, perché ciò toglierebbe efficacia alla struttura del sistema e attenuerebbe indebitamente l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste per le irregolarità nelle domande di aiuto. La soluzione coerente è quindi quella di applicare la regola generale dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che per le irregolarità permanenti o ripetute fa decorrere la prescrizione dalla cessazione dell'irregolarità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che l'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione è determinato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 e, per le irregolarità permanenti o ripetute, coincide con il giorno in cui l'irregolarità è cessata.
Di conseguenza, la Corte non esamina le altre due questioni, ritenendole assorbite.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- il regolamento n. 2988/95 opera come disciplina generale della prescrizione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- le norme settoriali che introducono una disciplina più favorevole o diversa vanno interpretate restrittivamente quando riguardano sanzioni amministrative;
- per il recupero di importi dovuti a titolo di riduzioni ed esclusioni in materia di aiuti agricoli, la prescrizione decorre, nelle irregolarità permanenti o ripetute, dalla cessazione dell'irregolarità e non dal semplice pagamento dell'aiuto.
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