Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per il recupero di maggiori tributi, interessi e sanzioni relativi a operazioni di gioco/scommessa. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva poi proposto appello, accolto dalla CTR, che aveva rigettato anche l'appello incidentale della contribuente. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: 1) violazione del TFUE e dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) violazione delle norme interne sull'imposta unica e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita modifica da parte della CTR dei presupposti dell'avviso; 4) violazione delle norme sulla territorialità del tributo e delle regole sulla conclusione del contratto; 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso; 6) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC al coobbligato, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; 7) erronea esclusione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini delle sanzioni; 8) violazione delle norme sull'imposta unica, sulla solidarietà e sulla responsabilità tributaria dopo la sentenza costituzionale n. 27/2018. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi tranne il settimo: ha riaffermato che la soggettività passiva dell'imposta unica sussiste anche per il bookmaker estero privo di concessione che operi tramite intermediari in Italia, ha escluso la violazione del diritto UE e l'obbligo di rinvio pregiudiziale, ha negato che la mancata redazione/notifica del PVC vizi l'avviso, e ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che per l'annualità 2010 sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e insussistenza delle sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni, decidendo nel merito su tale punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
La decisione
La Corte ha accolto solo il settimo motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni, ritenendo applicabile l'esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione all'annualità 2010, e ha deciso nel merito escludendo la debenza delle sanzioni. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati comunque infondati/inammissibili, con conferma sostanziale dell'impianto dell'accertamento sul tributo e sugli altri profili contestati. Ne consegue un accoglimento parziale del ricorso, con vittoria prevalente della ricorrente solo sul capo sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 56 ss. TFUE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la violazione della libera prestazione di servizi e dei principi di non discriminazione; la Corte esclude che la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse integri una violazione del diritto dell'Unione.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte ha ritenuto le questioni già risolte dalla propria giurisprudenza e non necessarie per la decisione.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Norma sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse; interpretata nel senso che l'imposta si applica anche al bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse in Italia tramite intermediari.
art. 1, comma 64 e comma 66, L. 220/2010
La disposizione di interpretazione autentica è considerata applicabile anche ai rapporti anteriori e rilevante per chiarire la soggettività passiva del tributo.
art. 136 Cost.
Richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; non conduce a esiti diversi rispetto all'interpretazione già consolidata.
art. 30, comma 1, L. 87/1953
Richiamato in relazione alla portata delle decisioni della Corte costituzionale; non è stato ritenuto idoneo a smentire l'assetto applicato dalla CTR.
art. 42 d.P.R. 600/1973
La censura è stata respinta perché la CTR non avrebbe alterato i presupposti dell'avviso, e la doglianza non si confrontava con la ratio della decisione impugnata.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Richiamato per la territorialità del presupposto impositivo; la Corte conferma che il tributo si applica alle scommesse raccolte in Italia.
artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.
Invocati sul profilo della formazione del vincolo/rapporto contrattuale e della territorialità; la Corte non ravvisa errori della CTR sul punto.
art. 7 L. 212/2000
La Corte esclude il difetto di motivazione dell'avviso, richiamando il fatto che l'atto è sufficientemente motivato e che il PVC non è condizione necessaria della legittimità dell'accertamento.
art. 3 L. 212/2000
Richiamato in correlazione alla motivazione degli atti tributari; non è stato ritenuto violato.
art. 24 L. 4/1929
La Corte ribadisce che la redazione del processo verbale di constatazione non è necessaria ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento, potendo l'Amministrazione procedere su autonoma valutazione.
art. 12 L. 212/2000
Invocato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte esclude un obbligo generalizzato in assenza di previsione specifica, specie per tributi non armonizzati.
art. 24 Cost.
Richiamato in funzione di garanzia del diritto di difesa; non determina l'illegittimità dell'avviso in mancanza di PVC o contraddittorio preventivo generalizzato.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Applicato come esimente dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; per l'annualità 2010 la Corte ritiene sussistente l'incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
Richiamato insieme all'esimente sanzionatoria; la Corte lo menziona nel quadro della disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 3, comma 1, Cost.
Richiamato per il principio di uguaglianza in relazione alla disciplina dell'imposta unica; non conduce all'illegittimità della pretesa impositiva.
art. 53, comma 1, Cost.
Richiamato in tema di capacità contributiva; non esclude la soggettività passiva del bookmaker estero né la debenza del tributo.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non esiste, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo.
- L'avviso di accertamento non è illegittimo per il solo fatto che non sia stato redatto o notificato un processo verbale di constatazione: l'Amministrazione può fondare la pretesa su una propria autonoma valutazione dei fatti e delle norme applicabili.
- La soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse comprende anche il bookmaker estero privo di concessione che operi in Italia tramite propri intermediari; il tributo si applica alle scommesse raccolte nel territorio nazionale a prescindere dal luogo di stabilimento dell'operatore.
- La disciplina interpretativa introdotta dal legislatore può valere anche per i rapporti anteriori quando la Corte riconosca che essa esplicita una delle possibili letture della norma preesistente.
- Ai fini delle sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa va distinta dalla mera ignoranza soggettiva: ricorre quando la disposizione sia suscettibile di più opzioni interpretative ragionevoli e il quadro normativo, giurisprudenziale o amministrativo non consenta una soluzione univoca.
- Quando esisteva, per una determinata annualità, un quadro normativo oggettivamente incerto sulla soggettività passiva, trova applicazione l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, con esclusione delle sanzioni.
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