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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2909/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava la sentenza di conferma della condanna per danneggiamento sollevando: (i) la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, perché la notificazione era stata eseguita presso il difensore di ufficio invece che nel luogo di detenzione ove il ricorrente risultava detenuto; (ii) la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., per carenza di motivazione e per le condizioni economiche della persona offesa (una multinazionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata disponendo l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (termine di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.). Sulla questione delle notifiche la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.12778/2020) secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che la loro effettuazione al domicilio dichiarato costituisce nullità a regime intermedio, sanabile ai sensi dell'art.184 cod.proc.pen.; tuttavia tale nullità va eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento (avendo ricevuto precedenti avvisi) e che non avesse comunicato il sopravvenuto stato di detenzione; l'eccezione è stata sollevata solo in appello e quindi preclusa. Nonostante l'esito sul motivo processuale, la Corte di Cassazione ha comunque rilevato la prescrizione e ha annullato la sentenza per tale motivo.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n.12778 del 27/02/2020

    Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio; le notificazioni effettuate presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p.

    Stabilisce che, se lo stato di detenzione risulta dagli atti, la notifica deve essere eseguita nel luogo di detenzione; la violazione produce nullità a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla possibilità di effettuare la notifica al difensore di ufficio quando la consegna personale all'imputato non è possibile nel luogo indicato.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria delle nullità a regime intermedio qualora non tempestivamente rilevate; applicata per valutare se la notifica ritenuta nulla sia stata comunque sanata.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini entro cui rilevare le nullità a regime intermedio: l'eccezione deve essere formulata entro la deliberazione della sentenza di primo grado; l'eccezione sollevata per la prima volta in appello è preclusa.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione del reato e al computo del termine: applicate per concludere che il reato era estinto per prescrizione (sette anni e mezzo nel caso).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi relativi alla dichiarazione di cause di non punibilità e al momento in cui ciò può essere pronunciato nei gradi di impugnazione; la Corte evidenzia che l'inammissibilità manifesta del ricorso di cassazione impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità, ma ciò non operava nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, ordinanza n.315 del 1998

    Ha ritenuto manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art.168 c.p.p., riconoscendo la legittimità della procedura notificatoria indicata quando lo stato di detenzione non risulti dagli atti.

  • Sez. 2 Corte di Cassazione, sent. n.28848 del 08/05/2013

    Giurisprudenza richiamata in ordine al principio che l'inammissibilità manifesta del ricorso in Cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e la dichiarazione di cause di non punibilità.

Massime di principio

  • Se lo stato di detenzione dell'imputato risulta dagli atti, le notifiche devono essere eseguite nel luogo di detenzione; la notifica altrove è una nullità a regime intermedio (sanabile salvo tempestiva eccezione).
  • Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite entro la deliberazione di primo grado (art.180 c.p.p.); sollevare l'eccezione per la prima volta in appello può essere precluso.
  • La notifica al difensore o al domicilio può essere considerata valida se il giudice legittimamente ha proceduto secondo le norme e se il difensore o l'imputato risultava informato del procedimento; la mancata comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione dall'imputato può incidere sull'ammissibilità dell'eccezione.
  • La prescrizione può essere rilevata dalla Corte di Cassazione e comportare l'annullamento della sentenza quando il termine sia maturato; il calcolo della prescrizione va valutato secondo gli artt.157 e 161 c.p.
  • In casi analoghi è importante che il difensore comunichi tempestivamente al giudice lo stato di detenzione del cliente e sollevi immediatamente eventuali vizi di notifica per non perdere la possibilità di farli valere.
  • La richiesta di applicazione di circostanze attenuanti richiede motivazione specifica; in appello e in Cassazione va comunque valutata la correttezza della motivazione data dai giudici di merito.

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