Sentenza del 19/06/2019 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giudizio di primo grado - Documenti tardivamente depositati - Esaminabilità da parte del giudice di appello - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d'appello può e deve esaminare i documenti tardivamente depositati in primo grado se risultano acquisiti al fascicolo e sono stati prodotti entro il termine perentorio applicabile al grado d'appello. La tardività originaria del deposito in primo grado non impedisce, di per sé, la valutazione dei documenti in appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità in appello di documenti depositati tardivamente nel giudizio di primo grado, ma successivamente acquisiti al fascicolo processuale. Il principio affermato è che tali documenti devono essere esaminati dal giudice d'appello quando siano stati prodotti entro il termine perentorio previsto dall'articolo 32, primo comma, del D.Lgs. 546/1992, termine applicabile anche al giudizio di appello.
Norme richiamate
Articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine perentorio per il deposito di documenti, applicabile anche al giudizio di appello.
La norma è interpretata nel senso che i documenti acquisiti al fascicolo, se prodotti entro il termine perentorio previsto per il giudizio d'appello, sono esaminabili dal giudice d'appello anche quando siano stati depositati tardivamente nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- La tardività del deposito in primo grado non rende automaticamente inutilizzabile un documento in appello, se il documento è stato acquisito al fascicolo processuale.
- Perché il documento sia valutabile in appello, è necessario che venga prodotto entro il termine perentorio previsto dalla disciplina processuale applicabile al grado d'appello.
- Il giudice d'appello deve considerare i documenti tempestivamente prodotti in appello, anche se la loro precedente produzione in primo grado era tardiva.
- La parte interessata deve verificare con precisione i termini processuali e assicurarsi che il documento risulti formalmente presente nel fascicolo e ritualmente prodotto.
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