Ordinanza n. 689/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego implicito - silenzio rigetto - e, conseguentemente, del provvedimento negativo ai sensi del recente orientamento della Cass. S.U. n. 1781/2022, emesso dall’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e dal Centro Autismo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, relativo alla mancata presa in carico del ricorrente, affetto da Autismo di grado 3, mediante erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita, specifico per la patologia di cui è affetto il minore, prescritto ripetutamente dagli Ospedali Riuniti -OMISSIS-/Centro Regionale per l’Autismo, oggi AST -OMISSIS-, a partire dal 2022 nonché dal Policlinico Gemelli e mai erogato dal SSR; - del silenzio inadempimento dell’AST -OMISSIS- sull’istanza formulata dai ricorrenti, in ultimo a mezzo pec del 17.07.24 per il tramite del loro procuratore, finalizzata ad ottenere l’erogazione del trattamento intensivo ABA ripetutamente prescritto dall’Amministrazione sanitaria resistente dal 2022; - nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST -OMISSIS- e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 dicembre 2024: - del Piano Terapeutico formulato dall’AST -OMISSIS- in data 4 ottobre 2024; - del diniego implicito dell’AST PU di erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali a favore del minore ricorrente presso il domicilio e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA autismo dell’AST -OMISSIS-, in quanto lesivo degli interessi del minore; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 febbraio 2026 : in estensione dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti - del Piano Terapeutico del 20.01.2026 prot. -OMISSIS-, depositato in giudizio dall’AST -OMISSIS- il 26.01.2026 ; - del diniego implicito dell’AST PU all’ erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali in regime domiciliare e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - nonché di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, ancorch di estremi non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA e le relazioni cliniche depositate dalla stessa AST -OMISSIS- unitamente al nuovo piano terapeutico, in quanto lesivi degli interessi del minore Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 aprile 2026 : -del PDTA autismo depositato in giudizio dall’-OMISSIS- -OMISSIS- in data 26.02.26, in parte qua
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano terapeutico sanitario e diniego implicito dell’erogazione di un trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita per quindici ore settimanali, oltre supervisione e parent training
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto e il silenzio-inadempimento formatisi sulle richieste di presa in carico mediante trattamento ABA intensivo, nonché i successivi piani terapeutici adottati dall’Azienda sanitaria, che prevedevano quattro ore settimanali di intervento educativo domiciliare. La parte ha dedotto l’insufficienza del trattamento pubblico rispetto alle esigenze riabilitative del minore, alle prescrizioni formulate da strutture sanitarie specialistiche e al trattamento privatamente sostenuto dalla madre, chiedendo l’erogazione di quindici ore settimanali, con interventi nei diversi contesti di vita, supervisione e parent training. Il giudizio richiede una verifica tecnica sull’attendibilità e correttezza delle valutazioni dell’Amministrazione sanitaria e sull’adeguatezza delle quattro ore settimanali rispetto agli obiettivi terapeutici, considerando anche gli ulteriori interventi svolti dalle diverse figure coinvolte nel programma riabilitativo complessivo.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento. Preso atto dei reiterati rifiuti dei precedenti consulenti tecnici e verificatori, ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire elementi specialistici indispensabili alla decisione. È stata nominata una neuropsichiatra infantile, incaricata di esaminare gli atti, acquisire eventuale ulteriore documentazione, visitare il minore ove necessario e accertare se l’intervento ABA domiciliare di quattro ore settimanali sia adeguato alle esigenze riabilitative e agli obiettivi del piano terapeutico, tenuto conto degli ulteriori interventi svolti nei diversi ambienti di vita. In caso negativo, la CTU dovrà indicare il numero di ore settimanali necessario. Sono stati disciplinati giuramento, operazioni peritali, facoltà di nomina dei consulenti di parte, acquisizione documentale e termini per schema, osservazioni e relazione finale. È stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente un anticipo di euro 300 sul compenso del CTU. È stata confermata l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Disposto inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 67, commi 3 e 4, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, disciplinandone le modalità, i termini e l’anticipazione provvisoria del compenso.
art. 193, comma 2, c.p.c.
di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità
Disciplina la formula del giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato con riferimento al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia sanitaria dipende dall’attendibilità e dall’adeguatezza di valutazioni tecnico-specialistiche dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare, sulla base della documentazione e, se necessario, dell’esame diretto dell’assistito, la congruità del trattamento prescritto rispetto agli obiettivi terapeutici.
- Nel valutare l’adeguatezza di un piano riabilitativo individuale, la consulenza tecnica deve considerare non soltanto la singola prestazione erogata dal servizio sanitario, ma il programma riabilitativo complessivo e gli ulteriori interventi svolti nei diversi ambienti di vita dell’assistito.
- La CTU può essere disposta anche dopo il fallimento di precedenti tentativi istruttori, qualora l’accertamento tecnico resti indispensabile per una decisione ponderata sul merito della controversia.
- In presenza di dati sanitari, il giudice deve disporre, nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute in occasione della diffusione del provvedimento.
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