Cassazione Penale, Ordinanza n. 05281/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra diversi fatti già oggetto di distinti giudizi. La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con ordinanza del 9 maggio 2023, ritenendo insussistenti concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le condotte. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In cassazione si lamentava, in sostanza, che la valutazione del giudice dell'esecuzione fosse errata nella ricostruzione del rapporto tra i fatti e nella negazione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse esaminato in modo compiuto i profili fattuali dei diversi giudizi e che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella specie in euro 3000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego del riconoscimento della continuazione è inammissibile quando non deduce un vero error in iudicando o un vizio motivazionale rilevante, ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
- La verifica della comune ideazione criminosa tra più condotte è apprezzamento di merito: se il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo completo sull'assenza di concreti indicatori della continuazione, la censura che sollecita una diversa lettura del compendio fattuale non è scrutinabile in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escluderne la colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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