Cassazione Civile, Ordinanza n. 30019/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di somme trattenute a titolo di IRPEF su un'indennità di fine rapporto erogata da un fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze. Dopo un primo contenzioso definito con sentenza della commissione tributaria regionale che riconosceva il diritto al rimborso solo nei limiti della ritenuta eccedente il regime di tassazione separata, il contribuente agiva in ottemperanza per ottenere il pagamento della somma dovuta. La commissione tributaria regionale, decidendo il ricorso per ottemperanza in composizione collegiale, rigettava però la domanda. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla composizione del giudice, assumendo che il giudizio di ottemperanza dovesse essere deciso in composizione monocratica perché il pagamento richiesto era inferiore a 20.000 euro; 2) violazione di legge e nullità della sentenza per avere il giudice dell'ottemperanza oltrepassato i limiti del giudicato, consentendo all'Ufficio di rimettere in discussione quanto già statuito; 3) violazione degli artt. 17 e 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986, per non avere riconosciuto l'applicabilità della decurtazione di 309,87 euro per ogni anno di servizio nella base di commisurazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che l'importo oggetto della richiesta di ottemperanza era pari a 4.605 euro, quindi inferiore alla soglia di 20.000 euro, con conseguente necessità della decisione in composizione monocratica ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis, d.lgs. n. 546/1992. Ha affermato che la violazione delle regole sulla composizione del giudice integra una autonoma causa di nullità della sentenza, deducibile con impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., e che nel giudizio tributario di ottemperanza, essendo la Cassazione giudice solo di legittimità, la nullità impone la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione e in composizione monocratica. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70, comma 10-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
importo inferiore ad €20.000,00
nel giudizio tributario di ottemperanza, quando la somma da pagare è inferiore alla soglia, la decisione deve essere assunta in composizione monocratica
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in mancanza di disciplina tributaria specifica, opera il rinvio alle norme processuali civili
art. 50-quater c.p.c.
la violazione delle norme sulla composizione collegiale o monocratica del giudice integra una autonoma nullità della decisione
art. 161, comma 1, c.p.c.
la nullità per violazione delle regole sulla composizione del giudice va fatta valere mediante impugnazione
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice dell'impugnazione è la Corte di cassazione
artt. 17 e 19, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati dal ricorrente per sostenere il corretto regime di tassazione separata dell'indennità
art. 19, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per sostenere l'applicabilità della decurtazione di 309,87 euro per ogni anno di servizio
Massime di principio
- La violazione delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del giudice comporta una nullità autonoma della sentenza, deducibile con i mezzi di impugnazione e non sanabile come semplice irregolarità processuale.
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, se la sentenza è cassata per violazione delle regole sulla composizione del giudice, la Corte di cassazione deve disporre il rinvio a un diverso giudice di merito nella composizione corretta, poiché non può decidere nel merito.
- Ai fini della composizione del giudice dell'ottemperanza rileva l'importo concretamente richiesto in esecuzione; se esso è inferiore alla soglia prevista dalla legge, la controversia deve essere decisa in composizione monocratica.
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