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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania in data 22 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha archiviato un’istanza di nulla osta al lavoro subordinato. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, l’intero fascicolo amministrativo della pratica, lo storico telematico e la cronologia dei log relativi ai depositi effettuati dalla datrice di lavoro prima della comunicazione dell’archiviazione. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente esposti né una decisione sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, ordinando la produzione di tutti i documenti presenti nel fascicolo della pratica, dello storico telematico e dei log dei depositi effettuati dalla datrice di lavoro anteriormente alla comunicazione del provvedimento impugnato. L’amministrazione deve adempiere entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né risulta concessa o negata la sospensione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l’ordinanza non definisce tuttavia la sospensione richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene necessari ulteriori elementi per decidere, può ordinare all’amministrazione la produzione integrale del fascicolo amministrativo e dei dati telematici pertinenti, compresi storico e log delle operazioni effettuate nel procedimento.
  • L’ordine istruttorio deve indicare l’amministrazione tenuta all’adempimento e il termine perentorio o comunque assegnato per la produzione, decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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