Sentenza del 21/01/2015 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IMPOSTE E TASSE Riscossione delle imposte - Cartella esattoriale -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della cartella esattoriale perché non indicava il responsabile del procedimento. La cartella, tuttavia, riguardava ruoli consegnati all’agente della riscossione prima del 1° giugno 2008.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La sanzione di nullità prevista dall’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, opera soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008. Tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009.
Norme richiamate
Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica esclusivamente alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi.
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina della cartella di pagamento deve essere letta, quanto all’indicazione del responsabile del procedimento, in combinato disposto con la disciplina transitoria prevista dall’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248/2007.
Sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 28 gennaio 2009
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la limitazione temporale della sanzione di nullità alle cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella esattoriale occorre verificare la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, non soltanto la data di emissione o di notifica della cartella.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità della cartella solo se il ruolo è stato consegnato dal 1° giugno 2008 in avanti.
- Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, tale omissione, da sola, non rende nulla la cartella.
- La verifica della data del ruolo e della disciplina vigente al momento della sua consegna è quindi preliminare rispetto alla contestazione formale della cartella.
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