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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04157/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva respinto il reclamo proposto avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto il trattenimento di una missiva. La parte privata ha proposto ricorso personale per cassazione lamentando l'erroneità della decisione. La Corte non è entrata nel merito della doglianza perché ha rilevato che, dopo la modifica normativa introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'impugnazione andava proposta con difensore munito di specifica legittimazione; il ricorso presentato personalmente era quindi privo di legittimazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, che aveva proposto personalmente l'impugnazione in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, rispetto a un provvedimento emesso sotto il vigore della novella. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che il ricorso potesse essere deciso senza formalità, in forma de plano, perché immediatamente inammissibile per difetto di legittimazione.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come novella che ha modificato il regime delle impugnazioni, imponendo la forma corretta della proposizione del ricorso.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La proposizione personale del ricorso, dopo l'entrata in vigore della novella e contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore, integra difetto di legittimazione e determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve rispettare le modalità di proposizione previste dall'art. 613 c.p.p.; la proposizione personale, quando non consentita, comporta difetto di legittimazione e inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è immediata e palese, la Corte può procedere in forma de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La valutazione sulla debenza della somma alla Cassa delle ammende richiede l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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