Sentenza n. 6088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su pregiudizi penali erroneamente attribuiti alla richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era motivato da precedenti e pregiudizi penali relativi all’esercizio abusivo di agenzia di lavoro, alla somministrazione di manodopera, a violazioni della disciplina dell’immigrazione, a sanzioni per il datore di lavoro, nonché a calunnia e minaccia. In appello è stato dedotto, in particolare, il travisamento dei fatti, poiché tali pregiudizi non erano riferibili alla richiedente, ma al coniuge convivente. È stata inoltre contestata l’illegittima integrazione della motivazione del diniego operata dal TAR, che aveva valorizzato la possibile influenza del coniuge sulla condotta della richiedente senza che tale valutazione risultasse dal provvedimento impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il diniego di cittadinanza, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il vizio dirimente è stato individuato nel travisamento fattuale: l’Amministrazione aveva attribuito alla richiedente precedenti penali riferibili invece al coniuge convivente. Tale errore incideva sull’apprezzamento discrezionale richiesto per la concessione della cittadinanza. Il giudice ha precisato che, anche quando i precedenti del congiunto possano assumere rilievo, la valutazione è diversa rispetto all’ipotesi di responsabilità diretta dell’interessato e richiede un quid pluris, almeno sul piano motivazionale, per desumere dai precedenti del familiare elementi di inaffidabilità della richiedente. Il TAR non poteva supplire al difetto motivazionale mediante una motivazione integrativa, ipotizzando che la richiedente potesse agevolare per ragioni affettive o coniugali condotte illecite. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Le spese del primo grado sono state compensate e quelle del grado di appello dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento dei dati della parte.
Massime di principio
- L’Amministrazione che valuta una domanda di concessione della cittadinanza italiana deve distinguere tra i pregiudizi penali direttamente riferibili al richiedente e quelli riguardanti un componente del suo nucleo familiare; l’attribuzione erronea al richiedente dei precedenti del congiunto integra travisamento dei fatti e rende illegittimo il diniego.
- I precedenti penali del coniuge o di altro familiare possono assumere rilievo nella valutazione dell’affidabilità del richiedente solo sulla base di una specifica valutazione del loro effettivo significato rispetto alla posizione personale dell’interessato; è necessario un quid pluris, almeno motivazionale, rispetto alla mera esistenza dei precedenti del congiunto.
- Il giudice amministrativo non può integrare in via postuma la motivazione di un diniego di cittadinanza introducendo, nella sentenza, argomentazioni prognostiche non espresse dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su un errore nell’individuazione del soggetto cui sono riferibili i precedenti penali, l’annullamento dell’atto non comporta il riconoscimento automatico della cittadinanza, ma impone all’Amministrazione di procedere alle ulteriori determinazioni nel rispetto dei corretti presupposti fattuali e motivazionali.
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