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Sentenza

Sentenza n. 12418/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensiva ai fini del riesame del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundè – Camerun – in data 12.09.2025, -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16.09.2025, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Yaoundé del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, motivato dall'insufficiente dimostrazione di adeguati mezzi economici di sostentamento e di una soddisfacente situazione economica propria, dei genitori o del soggetto che si era impegnato a mantenerla. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 39-bis del d.lgs. 286/1998, degli artt. 44-bis, 46 e 47 del d.P.R. 394/1999 e dell'allegato A, punto 15, del d.i. 850/2011, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di avere dimostrato la disponibilità di adeguati mezzi economici mediante tre impegni di sostegno familiare, in particolare quello del fratello, titolare di una retribuzione annua netta di circa 25.857 euro. Il Ministero ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. La procura alle liti era stata rilasciata all'estero e, poiché il Camerun non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, avrebbe dovuto essere legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana. La procura originaria, priva di legalizzazione, è stata quindi ritenuta nulla per difetto di ius postulandi. Il Collegio ha inoltre rilevato che la procura, datata 15 marzo 2025 e riferita genericamente all'eventuale futuro diniego, era anteriore all'adozione dell'atto impugnato e avrebbe potuto integrare una più radicale inesistenza della procura speciale, non riferendosi a un provvedimento già esistente. In ogni caso, anche qualificando il vizio come nullità, esso non era sanabile mediante la nuova procura notarile legalizzata, depositata il 4 maggio 2026. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 11/2025, il TAR ha affermato che nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione e notificazione del ricorso; l'art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo. La successiva regolarizzazione non può sanare il vizio né giustificare la rimessione in termini per errore scusabile, non essendo prospettabile un'oggettiva incertezza dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, avvenuta prima della notificazione del ricorso. Spese compensate per la definizione esclusivamente in rito.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di "procura speciale".

    La procura speciale deve risultare esistente e riferibile al ricorso al momento della sua redazione e notificazione.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È nullo il ricorso privo di sottoscrizione.

    La mancanza giuridica della sottoscrizione del difensore munito di valida procura determina la nullità del ricorso e, secondo la decisione, l'inammissibilità del giudizio.

  • art. 44, comma 4-bis, c.p.a.

    La nullità è rilevabile d'ufficio.

    Il vizio relativo alla sottoscrizione nelle forme di legge deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 39 c.p.a.

    La norma consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 83 c.p.c., nei limiti della compatibilità con il processo amministrativo.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale alle liti deve essere conferita "con atto pubblico o con scrittura privata autenticata".

    L'autenticazione effettuata dal difensore nell'ambito del processo amministrativo opera nel territorio nazionale; per la procura rilasciata all'estero occorrono le formalità internazionali o diplomatiche applicabili.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Per gli atti formati all'estero, la sottoscrizione può essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge n. 1253/1966

    L'apostille costituisce modalità alternativa di formalizzazione della procura per gli Stati aderenti; il Camerun non è stato ritenuto aderente, sicché era necessaria la legalizzazione diplomatica italiana.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è applicabile al processo amministrativo perché incompatibile con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a. sulla necessaria preesistenza della procura e sulla nullità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non è giustificata, dopo la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025, dalla pretesa incertezza sulla necessità di una procura valida e tempestiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o essere al più coeva, alla redazione e notificazione del ricorso; non è sufficiente che venga rilasciata prima del deposito o della costituzione in giudizio.
  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve rispettare le formalità di legalizzazione diplomatica o, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la formalità dell'apostille; in mancanza, la procura è invalida per difetto di ius postulandi.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c., che consente la sanatoria della procura nel processo civile, non è applicabile al processo amministrativo, poiché incompatibile con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a. e con i termini decadenziali propri del giudizio amministrativo.
  • La successiva produzione o regolarizzazione della procura non sana il ricorso amministrativo originariamente privo di una valida procura speciale, quando il vizio incide sulla validità del ricorso e non integra una mera irregolarità.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non può essere riconosciuta per ricorsi notificati dopo la pubblicazione di una pronuncia dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito la necessità della preesistenza della procura speciale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzo

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