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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23627/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificando entrambi i motivi come non fondati o non deducibili in sede di legittimità. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato tributario contestato e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per omessa presentazione di dichiarazioni annuali IVA. Con il primo motivo ha contestato, in sostanza, l'esistenza stessa dell'IVA evasa, sostenendo una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto la prescrizione del reato relativamente all'anno d'imposta 2013, assumendo che il termine fosse già decorso prima della pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a ottenere una rivalutazione fattuale in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la prescrizione non era ancora maturata, richiamando il principio sul momento consumativo del reato di omessa dichiarazione e sul termine dilatorio di 90 giorni.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La disposizione è richiamata come norma incriminatrice dell'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte la applica al fatto contestato, ritenendo manifestamente infondato il motivo che negava l'IVA evasa e ribadendo che il reato non era prescritto al momento della decisione impugnata.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta è fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni per la presentazione della dichiarazione successiva alla scadenza del termine ordinario.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 5, comma 2, del medesimo decreto

    È il termine dilatorio di novanta giorni che differisce il momento consumativo del reato e rileva nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito quando la doglianza richiede una nuova valutazione del materiale probatorio o della sussistenza dell'imposta evasa.
  • Nel reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, il momento consumativo coincide con la scadenza del termine di novanta giorni successivo al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione, quando tale termine dilatorio sia previsto dalla norma.
  • Ai fini della prescrizione nei reati tributari occorre avere riguardo al momento consumativo così individuato; se il termine non è decorso alla data della sentenza impugnata, la relativa deduzione è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per censure di merito non consentite, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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