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Sentenza

Sentenza n. 1846/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso al fascicolo del ricorrente presentata dal suo legale in data 18 marzo 2026 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- con riferimento al nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato in data 5 aprile 2024 in favore del ricorrente medesimo; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’accesso ai documenti richiesti, con ostensione e rilascio di copia di tutti gli atti relativi al fascicolo del ricorrente, nonché al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della L. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale del 18 marzo 2026 al fascicolo relativo al nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato il 5 aprile 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 13 marzo 2025 in forza di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto dal datore di lavoro, aveva presentato il 18 marzo 2026, tramite il proprio legale, un’istanza di accesso a tutti gli atti del fascicolo personale, per verificare la regolarità dell’iter e lo stato della pratica relativa al permesso di soggiorno. Dopo il silenzio dell’Amministrazione, ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse qualificato all’ostensione e che non ricorressero cause di esclusione o limitazione dell’accesso. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della l. 241/1990, riservandosi di quantificarlo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso: il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla conoscenza degli atti del proprio fascicolo e dello stato della pratica per il permesso di soggiorno, inclusi eventuali arresti procedimentali. Il termine per la conclusione del procedimento era ampiamente decorso e la Prefettura non ha contestato i fatti né indicato ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della l. 241/1990. È stata quindi accertata l’illegittimità del silenzio e ordinata l’ostensione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di prova degli elementi costitutivi. Nulla sulle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del difensore è stata riservata a separato decreto.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    il ricorrente, entrato in Italia in forza di regolare nulla osta, ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata all’ostensione degli atti e dei provvedimenti relativi al proprio fascicolo, onde conoscere lo stato della pratica finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno e di eventuali arresti procedimentali;

    L’accesso documentale è riconosciuto quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e ai documenti richiesti; tale requisito ricorre per il titolare della pratica che intenda conoscerne lo stato e verificare eventuali arresti procedimentali.

  • art. 24 l. 241/1990

    è ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento e l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato i fatti rappresentati nel ricorso, né ha allegato ragioni di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell’art.24 della legge n. 241/1990;

    Il silenzio è illegittimo quando l’Amministrazione non indica specifiche ragioni di esclusione o limitazione previste dall’art. 24 e risulta decorso il termine procedimentale.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Considerato invece che la domanda di risarcimento del danno da ritardo e art. 2 bis della l. n. 241/1990 dev’essere respinta, in quanto generica e non dimostrata nei suoi elementi costitutivi;

    Il risarcimento del danno da ritardo richiede allegazione e prova dei suoi elementi costitutivi; la domanda generica e non dimostrata va respinta.

  • art. 116 c.p.a.

    non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha proposto ex art. 116 c.p.a. il ricorso in esame con il quale ha impugnato il silenzio diniego formatosi sulla sua istanza di accesso del 18 marzo 2026

    L’art. 116 c.p.a. è lo strumento processuale utilizzato per contestare il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    La liquidazione dell’onorario del difensore verrà effettuata con separato decreto a seguito della presentazione della relativa richiesta;

    Nel giudizio in cui una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa contro un’Amministrazione statale, l’onorario del difensore è liquidato dal giudice del procedimento con separato decreto, su richiesta.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e agli atti richiesti; è sufficiente, nel caso del titolare di una pratica amministrativa, l’esigenza di conoscerne lo stato e gli eventuali arresti procedimentali.
  • Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è illegittimo quando è decorso il termine procedimentale e l’Amministrazione non contesta i fatti allegati né indica specifiche ragioni di esclusione o limitazione del diritto di accesso.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve esporre e dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa; la sua formulazione generica e non provata ne comporta il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentalePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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