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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16363/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due avvocati per la liquidazione dei compensi professionali maturati per attività svolta in favore di un ente provinciale. La Corte d'appello, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., ha condannato l'ente al pagamento di rilevanti somme a favore di entrambi i professionisti, oltre accessori, interessi moratori e spese generali. L'ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma i controricorrenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità per tardività. In sede di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. è stata rilevata la proposizione del ricorso oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. L'amministrazione ha replicato sostenendo che, poiché l'ordinanza non era stata comunicata, il termine di impugnazione non sarebbe mai iniziato a decorrere, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite che, a suo dire, avrebbe mutato il quadro interpretativo. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che la mancata comunicazione dell'ordinanza non incida sulla decorrenza del termine lungo, che resta ancorato alla pubblicazione del provvedimento, sicché il ricorso, notificato oltre il termine, è inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo: l'ordinanza impugnata era stata pubblicata il 26 maggio 2021 e il ricorso era stato notificato il 2 marzo 2022, quindi oltre il termine lungo di sei mesi, aumentato della sospensione feriale. La Corte ha precisato che la mancata comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. non impedisce la decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione/deposito in cancelleria. Ha inoltre confermato che la decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente non muta tale principio. Conseguentemente, l'ente è stato condannato al rimborso delle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    L'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione è un provvedimento impugnabile nei termini di legge; la sua pubblicazione rileva ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento, cioè dal deposito in cancelleria, e non dalla sua comunicazione; l'omessa comunicazione non lo impedisce.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conformità tra proposta del consigliere e decisione finale è trattata come ipotesi di abuso del processo, con condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17

    La versione dell'art. 327 c.p.c. introdotta da questa norma, con termine lungo semestrale, è applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato il precedente della Corte costituzionale che ha ritenuto non irragionevole la decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione, in bilanciamento con la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento, intesa come deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione del suo avvenuto deposito, salvo diversa previsione espressa.
  • L'omessa comunicazione di un'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione non sospende né differisce la decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
  • La disciplina speciale del procedimento sommario sulla comunicazione e sul termine breve non esclude, in mancanza di un'esplicita deroga, l'applicazione della regola generale del termine lungo di impugnazione.
  • La proposizione di un ricorso oltre il termine lungo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.
  • Quando la decisione di legittimità conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c., può operare la presunzione legale di abuso del processo ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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