Sentenza n. 225/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, n. 391 del 28 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, n. 391 del 28 gennaio 2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione di € 500,00 per la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., della sentenza del Tribunale civile di Catania che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all'attribuzione di € 500,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata ed era passata in giudicato, ma l'Amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inadempimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, inclusa l'avvenuta esecuzione; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente. Il Commissario, individuato in un dirigente dello stesso Ministero, non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nell'ambito del quale è stato adottato l'ordine di esecuzione e nominato il Commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, compreso l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a integrare i presupposti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudicato civile, alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per determinate ipotesi di ottemperanza, è ritenuta applicabile analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente quanto al mancato compenso del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorrente deve provare l'esistenza, la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, nonché il decorso del termine legalmente previsto; assolto tale onere, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'esecuzione.
- La costituzione dell'Amministrazione con atto di mera forma, priva della deduzione dell'avvenuto adempimento e di valide giustificazioni dell'inadempimento, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il mancato adempimento risulti non contestato e il titolo esecutivo sia ritualmente provato.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito dall'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta destinato a sostituirsi all'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle espressamente contemplate dalla disciplina richiamata.
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