Cassazione Penale, Sentenza n. 24719/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza proposta dal condannato al giudice dell’esecuzione per ottenere l’unificazione di più titoli esecutivi mediante cumulo materiale, al fine di applicare il limite massimo di anni trenta di reclusione previsto dall’art. 78 c.p. Il richiedente assumeva di avere già espiato le pene riferite al cumulo più risalente e chiedeva di far confluire nel nuovo cumulo le condanne più recenti, invocando anche l’art. 657, comma 4, c.p.p. La Corte di appello di Caltanissetta rigettava l’istanza ritenendo che le pene da unificare ammontassero complessivamente a anni 29 e mesi 7 di reclusione, dunque al di sotto della soglia di anni 30. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione degli artt. 78 e 80 c.p., 663 e 125, comma 3, c.p.p., oltre a vizio di motivazione per travisamento e omissione, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato una ulteriore pena di anni quattro di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell’11 marzo 2024, divenuta definitiva il 27 novembre 2024, indicata al punto 3 del provvedimento di cumulo del 29 novembre 2024. Il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per mancata allegazione del provvedimento del 16 dicembre 2024, osservando anche un’incongruenza tra quanto dedotto nell’istanza e il contenuto della documentazione prodotta. Con memoria difensiva si replicava insistendo sui motivi e producendo il provvedimento del 16 dicembre 2024, qualificato come comunicazione di nuovo residuo pena, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare autonomamente la corrispondenza tra allegazioni e documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l’istanza dell’interessato era chiaramente volta a ottenere l’unificazione dei titoli esecutivi per verificare il superamento del limite di anni trenta di reclusione ex art. 78 c.p.; che il giudice dell’esecuzione aveva preso in considerazione solo alcune delle pene in esecuzione, omettendo di valutare la condanna di anni quattro inserita nel provvedimento di cumulo del 29 novembre 2024; e che l’errore del richiedente nell’indicazione della pena residua non esonerava il giudice dal controllo sulla documentazione effettivamente versata in atti. Ne è seguito l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 78 c.p.
Richiamato come criterio calmieratore per l’unificazione delle pene; il limite dei trent'anni rileva per stabilire se sia possibile il cumulo richiesto.
art. 80 c.p.
Richiamato nel ricorso come disposizione violata, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 663 c.p.p.
Richiamato nel ricorso; il provvedimento non sviluppa una autonoma lettura della norma.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato nel ricorso in relazione al vizio di motivazione; la Corte valorizza l’obbligo del giudice di verificare la documentazione agli atti.
art. 657, comma 4, c.p.p.
Richiamato quale base dell’istanza per la considerazione delle pene già espiate ai fini del nuovo cumulo.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, quando l’istanza è chiaramente diretta a verificare i presupposti di un limite legale alla cumulabilità delle pene, il giudice deve accertare in concreto la situazione esecutiva sulla base dell’intero fascicolo e della documentazione prodotta, senza arrestarsi a una mera ricostruzione formale o parziale.
- L’eventuale errore del richiedente nell’indicazione del quantum della pena residua non esonera il giudice dell’esecuzione dall’obbligo di verificare la corrispondenza tra allegazioni difensive e atti presenti in fascicolo, soprattutto quando da tali atti emerga un diverso e decisivo dato numerico.
- Ai fini dell’applicazione del criterio calmieratore di cui all’art. 78 c.p., il giudice deve considerare tutte le pene oggetto di unificazione rilevanti e non può omettere una condanna che incida in modo determinante sul superamento o meno della soglia massima prevista.
- Un’omessa considerazione di un titolo esecutivo decisivo integra vizio rilevante della decisione esecutiva e impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
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