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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17286/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla requisizione, da parte del Comune, di un impianto acquedottistico privato per sopperire alle esigenze idriche comunali. La società proprietaria deduceva che l’ente non avesse mai proceduto a formale acquisizione o espropriazione del complesso e chiedeva diverse voci economiche, tra cui un corrispettivo commisurato al valore commerciale dell’impianto, un indennizzo per l’acqua emunta, un premio di rinvenimento e il risarcimento di ulteriori danni, anche non patrimoniali. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il Comune al pagamento di un indennizzo annuale per più anni, esclusi il 2001 e il 2002. In appello il Comune otteneva la riforma della decisione: la Corte territoriale riteneva che, dal 1° gennaio 2003, la gestione del servizio idrico e i relativi diritti e oneri fossero stati trasferiti a una società partecipata integralmente dal Comune, con la conseguenza che il Comune difettava di legittimazione passiva per le pretese relative al periodo successivo a tale data. La società ricorreva per cassazione con sei motivi, lamentando: 1) che l’eccezione del Comune fosse tardiva e inammissibile, perché attinente a merito/titolarità sostanziale e soggetta alle preclusioni ex artt. 166 e 167 c.p.c.; 2) che la Corte d’appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, riqualificando d’ufficio la domanda da extracontrattuale a contrattuale e alterando il giudicato interno; 3) che il Comune restasse autore dell’illecita occupazione e dunque responsabile ex art. 2043 c.c.; 4) che la società affidataria fosse mera longa manus in house del Comune, e quindi non terzo rispetto all’ente; 5) che la Corte avesse travisato prove e atti, in particolare la scrittura privata del 5.5.2003 e il contenuto della determinazione amministrativa, oltre a trascurare un preteso giudicato esterno; 6) che, cadendo l’appello del Comune, avrebbero dovuto essere poste a carico dell’ente le spese di entrambi i gradi. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha qualificato la contestazione del Comune come mera difesa sulla titolarità passiva del rapporto, rilevabile anche d’ufficio se risultante dagli atti e non soggetta alle preclusioni invocate; ha escluso che la Corte d’appello avesse mutato la causa petendi o violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando invece che la decisione si fondava sulla documentazione contrattuale e sulla scrittura privata del 5.5.2003, nella quale la società attrice aveva accettato il subentro della società partecipata nella gestione e il trasferimento di diritti e oneri; ha osservato che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione; ha inoltre negato rilievo al dedotto giudicato esterno, perché la decisione invocata non risultava passata in giudicato, essendo stata successivamente cassata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società proprietaria del complesso acquedottistico. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Acireale per le pretese economiche relative al periodo successivo al 1° gennaio 2003, ritenendo decisiva la scrittura privata del 5 maggio 2003 e il subentro della società partecipata nella gestione del servizio idrico integrato. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    viene richiamato per distinguere la legittimazione ad causam dalla titolarità sostanziale del rapporto, che attiene al merito della domanda.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma le censure sono ritenute infondate.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudice d’appello abbia deciso sulla base della questione devoluta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze sul travisamento delle risultanze probatorie; la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell’eccezione del convenuto; la Corte esclude che si trattasse di eccezione in senso stretto.

  • art. 167 c.p.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la contestazione della titolarità del rapporto è mera difesa, non soggetta a decadenza ai sensi del secondo comma.

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle preclusioni, senza accoglimento.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato interno e alla devoluzione in appello; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riguardo ai motivi di appello e al perimetro del devolutum.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte afferma che la questione sulla titolarità del rapporto e le mere difese possono essere riproposte in appello; il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle questioni non riproposte in appello, ma le censure non sono accolte.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della pretesa risarcitoria; la Corte osserva che la qualificazione giuridica non è stata indebitamente mutata e che, comunque, la decisione si fonda sul diverso profilo della titolarità passiva alla luce degli accordi intervenuti.

  • art. 2041 c.c.

    menzionato dalla ricorrente in via difensiva; la Corte non accoglie la tesi di un’inammissibilità correlata alla mancata riproposizione della relativa domanda.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno/esterno; la Corte ne esclude la violazione e nega efficacia al preteso giudicato esterno invocato.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nei motivi per sostenere la permanenza del possesso in capo al Comune; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2475 c.c.

    richiamato nel motivo sulla società in house, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2497 c.c.

    "ante riforma societaria"

    richiamato dalla ricorrente in tema di società partecipata/in house, senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata dall’attore.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l’interpretazione della scrittura privata; la Corte rimarca che si tratta di attività riservata al giudice di merito.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato insieme alle norme sull’interpretazione e sulla forza vincolante dell’accordo, senza accoglimento delle censure.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere l’efficacia vincolante del contratto e i limiti del subentro, ma la Corte valorizza la pattuizione inter partes.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte conferma la regolazione accessoria conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio integra una mera difesa sul merito, non un’eccezione in senso stretto: può essere sollevata anche oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c., e può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti.
  • La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso costituisce elemento costitutivo della domanda; spetta all’attore allegarla e provarla, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
  • La qualificazione giuridica della domanda e l’interpretazione degli atti negoziali o amministrativi non normativi sono riservate al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze documentali.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo apprezzamento delle prove o la preferenza accordata dal giudice a una ricostruzione plausibile.
  • La società partecipata integralmente da un ente pubblico conserva, sul piano giuridico-formale, una soggettività distinta dall’amministrazione controllante; l’eventuale controllo analogo non elimina di per sé l’autonomia del centro di imputazione dei rapporti.
  • Il giudicato esterno può essere verificato anche d’ufficio dal giudice di legittimità, ma solo se la decisione invocata risulta effettivamente passata in giudicato; in caso contrario non può spiegare efficacia preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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