Sentenza n. 76/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, limitatamente alle prescrizioni sulla riclassificazione dei rifiuti estratti dalla vasca A e sul divieto di trattarli nell’impianto autorizzato per rifiuti non pericolosi o di reimmetterli nella discarica se risultati pericolosi
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di discarica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il PAU relativo a un progetto di landfill mining della vasca A di una discarica, contestando le prescrizioni secondo cui i rifiuti estratti dovevano essere sottoposti a nuova analisi e classificazione secondo la normativa vigente, con divieto di gestione nell’impianto progettato qualora fossero risultati pericolosi o contenenti POPs oltre le soglie previste dal regolamento europeo. Ha dedotto che la riclassificazione non fosse prevista da alcuna norma, che dovesse conservarsi la classificazione attribuita al momento del conferimento originario, e che le prescrizioni fossero illogiche, lesive della libertà d’impresa e dei principi dell’economia circolare e del buon funzionamento dell’amministrazione. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché ARPA non avrebbe esaminato specificamente le osservazioni presentate dalla ricorrente e la Provincia avrebbe recepito le prescrizioni senza adeguata valutazione delle loro conseguenze sulla sostenibilità economica del progetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto legittima la prescrizione che impone la nuova classificazione dei rifiuti estratti. Poiché il landfill mining fa sorgere nuovamente la necessità di trattare rifiuti già smaltiti, il soggetto che procede all’estrazione assume la qualità di produttore di rifiuti e deve classificarli secondo la disciplina vigente al momento dell’estrazione. La classificazione originaria come rifiuti non pericolosi non è quindi definitiva. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo il divieto di trattare i rifiuti eventualmente classificati come pericolosi nel nuovo impianto, poiché tale impianto era stato autorizzato esclusivamente per rifiuti non pericolosi; anche un trattamento meramente meccanico richiede un titolo autorizzativo riferito alla tipologia di rifiuti trattati. Tuttavia, il TAR ha annullato il PAU nella parte in cui vietava la reimmissione nella vasca A dei rifiuti estratti dalla stessa vasca e successivamente riclassificati come pericolosi. La reimmissione degli stessi rifiuti nella discarica di provenienza non costituisce un nuovo conferimento, ma il ripristino dello status quo ante, coperto dal titolo autorizzativo pregresso, e risulta coerente con l’obbligo di ricollocamento in situ dei rifiuti non recuperati previsto dalle NTA del PRGR. Il divieto resta invece applicabile ai rifiuti nuovi provenienti dall’esterno, per i quali non opera alcun titolo pregresso e che possono essere conferiti soltanto se non pericolosi. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il provvedimento autorizzativo unico ambientale rilasciato per il progetto di landfill mining.
art. 177 ss. d.lgs. 152/2006
In assenza di una disciplina specifica del landfill mining, si applica la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti.
art. 183, lett. f, d.lgs. 152/2006
produttore di rifiuti è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”
L’estrattore dei rifiuti dalla discarica è considerato produttore, perché l’estrazione fa sorgere nuovamente la necessità di trattare rifiuti già smaltiti.
art. 184, comma 5, d.lgs. 152/2006
La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore
Il soggetto che estrae i rifiuti deve attribuire loro i codici e le caratteristiche di pericolo secondo la disciplina vigente al momento della nuova produzione, coincidente con l’estrazione.
art. 183, lett. s e z, d.lgs. 152/2006
Lo smaltimento in discarica costituisce un’operazione di trattamento dei rifiuti.
Regolamento (UE) 2019/1021
La presenza di POPs oltre le soglie previste impedisce la gestione dei rifiuti nell’impianto progettato secondo le condizioni autorizzative considerate dal giudice.
Regolamento (UE) 2022/2400
Modifica i valori dell’allegato IV del regolamento POPs, rilevanti per la classificazione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.
Appendice 1, paragrafo 1.6.3, NTA del PRGR approvato con D.G.R. Lombardia n. 6408 del 23 maggio 2022
il ricollocamento obbligatorio in situ dei rifiuti non recuperati
La previsione conferma la possibilità di ricollocare nella vasca di provenienza i rifiuti estratti e non recuperati, anche se riclassificati come pericolosi, quando si tratta degli stessi rifiuti già coperti dal titolo autorizzativo pregresso.
Massime di principio
- Quando un’attività di landfill mining estrae rifiuti già smaltiti e ne rende nuovamente necessario il trattamento, il soggetto che procede all’estrazione assume la qualità di produttore di rifiuti e deve classificarli secondo la disciplina vigente al momento dell’estrazione, anche se i rifiuti erano stati originariamente classificati diversamente.
- La classificazione dei rifiuti estratti mediante landfill mining deve tenere conto delle loro caratteristiche attuali e della normativa vigente, poiché la classificazione effettuata al momento del conferimento originario non impedisce una nuova classificazione quando l’estrazione fa sorgere una nuova esigenza di trattamento.
- Un impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi non può trattare rifiuti che, a seguito della nuova classificazione, risultino pericolosi, neppure quando il trattamento previsto sia esclusivamente meccanico; occorre uno specifico titolo autorizzativo riferito ai rifiuti pericolosi.
- La reimmissione nella discarica di provenienza degli stessi rifiuti estratti mediante landfill mining, anche se riclassificati come pericolosi, può costituire ripristino dello status quo ante e non nuovo conferimento, se i rifiuti non sono stati modificati e il gestore disponeva già di un titolo autorizzativo riferito a quei rifiuti.
- Il titolo autorizzativo pregresso relativo ai rifiuti già abbancati conserva efficacia per la loro reimmissione nella medesima discarica dopo l’estrazione, mentre non si estende a rifiuti nuovi provenienti dall’esterno, conferibili soltanto se conformi alla tipologia autorizzata.
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