Cassazione Civile, Ordinanza n. 17872/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa a una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto mancante la prova della notifica dell’appello. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla questione della prova della notificazione dell’appello. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando però in via pregiudiziale che l’appello risultava notificato alla parte contribuente presso il difensore costituito in data 3 gennaio 2011, dunque prima della scadenza del termine lungo per impugnare; tuttavia, all’esito dell’esame dei fascicoli, non è emersa in atti alcuna prova documentale della notifica, in particolare l’avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Pur dando atto della notificazione dell’appello come allegata dall’Ufficio, ha verificato come giudice del fatto processuale che negli atti non fosse presente la prova della notifica, condividendo così, nella sostanza, la conclusione di inammissibilità dell’appello per mancata dimostrazione della rituale notificazione. Non ha provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare vizi processuali e di motivazione apparente; la Corte, tuttavia, ha ritenuto infondati i motivi alla luce dell’assenza in atti della prova della notificazione dell’appello.
artt. 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati a sostegno della censura sulla notificazione dell’appello nel processo tributario; la Corte non ha ravvisato la violazione denunciata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte non ha accolto la censura.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione nel testo ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione richiede la prova documentale della rituale notificazione dell’atto di appello; la mera allegazione della parte non basta se negli atti non risulta l’avviso di ricevimento o altro riscontro idoneo.
- La Corte di cassazione può verificare direttamente, quale giudice del fatto processuale, l’esistenza in atti della prova della notificazione dell’impugnazione e fondare su tale riscontro la decisione sul motivo dedotto.
- La censura di motivazione apparente non può essere accolta quando la decisione di merito trova comunque supporto nel dato processuale oggettivo dell’assenza di prova della notifica.
- Quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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