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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44842/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: 1) censura sull'art. 416-bis cod. pen. per presunta carenza di indizi e motivazione, con particolare critica all'uso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Farao e alle intercettazioni; 2) contestazione della sussistenza del reato di estorsione (art. 629 cod. pen.), ritenendo le intercettazioni insufficienti a provare minaccia o concorso; 3) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. (uso del metodo mafioso e agevolazione), ritenendo che i giudici si siano limitati a desumere l'aggravante dal contesto territoriale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e fondati su valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore Farao e l'esistenza di riscontri esterni (intercettazioni e dichiarazioni di un terzo, Nicodemo Carelli). Ha considerato corretta la valutazione riguardo al reato di estorsione e all'aggravante del metodo mafioso, in quanto le condotte risultavano evocative della forza intimidatrice del sodalizio e idonee a creare la condizione di assoggettamento della vittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.). Non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare il vincolo associativo di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate fossero coerenti con il metodo mafioso quando evocano la forza intimidatrice del gruppo e servono a rafforzarne il potere sul territorio.

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione è stato valutato nella sua configurazione oggettiva e soggettiva; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi necessari (pressione/condotta e finalità estorsiva) fondandosi su intercettazioni e contesto probatorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è interpretata come colpente il 'metodo delinquenziale mafioso' e non un fatto specifico: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice del sodalizio e sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La chiamata di correità (dichiarazione del collaboratore) attribuisce valore di prova e non mero indizio, purché sussistano riscontri esterni o elementi che ne confermino l'attendibilità; i riscontri possono essere di qualsiasi natura e convalidano testimonianze deboli se dirette e precise.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione prevista per ricorsi infondati/inammissibili.

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per le formalità successive alla decisione che non comporta la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti al rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito degli elementi di fatto: i motivi che si limitano a riproporre una diversa versione dei fatti sono aspecifici e inammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono avere valore probatorio rilevante (art. 192, comma 3 c.p.p.) se l'attendibilità intrinseca è dimostrata tramite criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità e se esistono riscontri esterni, anche di natura diversa.
  • Le intercettazioni sono valutate come prova di merito: in cassazione la loro interpretazione è sindacabile solo in presenza di travisamento della prova (divergenza decisiva tra trascritto e registrato) o di manifesta illogicità della motivazione che ne deriva.
  • Per configurare l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) non è necessario provare la struttura organizzativa nel singolo atto, ma che la condotta sia funzionale a evocare la forza intimidatrice del gruppo e generare nella vittima una particolare condizione di soggezione.
  • Per il mantenimento di misure cautelari (custodia in carcere) la valutazione della sussistenza di gravi indizi spetta ai giudici di merito; il ricorso in cassazione contro tali decisioni richiede censure giuridiche o travisamenti della prova per poter essere accolto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibili ammende) quando la Corte ravvisi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

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