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Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 2002 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso del credito IVA maturato nell'anno 2003 e richiesto il 20 marzo 2012, a seguito della cessazione dell'attività. L'Ufficio sosteneva che la domanda fosse tardiva, poiché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e che fosse comunque omessa la presentazione del modello ministeriale VR.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha stabilito che la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA derivante dalla cessazione dell'attività è disciplinata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, non al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via residuale. La presentazione del modello VR non costituisce il presupposto per l'esistenza del diritto al rimborso, ma soltanto una condizione per la sua esigibilità. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 598,00 per il primo grado ed euro 707,50 per il secondo grado, oltre IVA e contributi di legge.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La domanda di rimborso relativa all'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

    Quando l'attività è cessata e l'eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell'anno successivo, il credito può essere richiesto a rimborso entro il termine ordinario decennale.

  • Art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il modello ministeriale VR costituisce un presupposto per l'esigibilità del credito.

    La mancata presentazione del modello VR non elimina il diritto sostanziale al rimborso, ma può incidere sull'avvio o sulla procedibilità della fase esecutiva del rimborso.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso.

    Il termine biennale opera soltanto in via sussidiaria e residuale, quando non sia prevista una disciplina specifica. Non si applica alle richieste di rimborso dell'eccedenza IVA conseguente alla cessazione dell'attività, disciplinate dall'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte di Giustizia dell'Unione europea

    Cass. nn. 20255/2015, 4857/2015, 9941/2015, 20678/2014 e altre; Corte di Giustizia, 11 luglio 2002, causa C-62/00, Liberexim BV.

    L'istanza di rimborso non costituisce il fatto generatore del credito, ma rappresenta il presupposto per renderlo esigibile e avviare il procedimento di rimborso. Il credito IVA può essere fatto valere anche mediante una semplice richiesta di rimborso, senza essere necessariamente collegato al meccanismo della detrazione.

Massime di principio

  • Per i crediti IVA risultanti dalla cessazione dell'attività, la richiesta di rimborso è normalmente soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale prevista in via residuale dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
  • La presentazione del modello VR riguarda l'esigibilità e la gestione procedurale del rimborso, ma la sua omissione non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale al credito IVA.
  • Quando esiste una disciplina speciale per una determinata tipologia di rimborso, essa prevale sulla disciplina generale e residuale dei termini di decadenza.
  • L'istanza di rimborso non crea il credito d'imposta: il credito nasce dalla situazione fiscale sostanziale e la domanda serve a renderlo esigibile e ad avviare il procedimento di restituzione.
  • In casi analoghi è opportuno dimostrare sia l'effettiva cessazione dell'attività sia l'esistenza dell'eccedenza IVA, conservando la documentazione contabile e le comunicazioni con l'amministrazione finanziaria.

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