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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1679

Regolamento (UE) 2016/1679 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32016R1679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2016 di passera di mare assegnato al Belgio e dispone la chiusura immediata della pesca di tale stock per le navi belghe. Dal 20 agosto 2016 sono vietate la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco delle catture interessate. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009 e sul regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, relativo alle possibilità di pesca per il 2016.

Divieto di pesca della passera di mare per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1, per esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che esercitano attività di pesca sullo stock di passera di mare (Pleuronectes platessa) identificato come PLE/8/3411 nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1. L’effetto riguarda il contingente assegnato per il 2016 al Belgio, che si considera esaurito dal 20 agosto 2016. Il regolamento non disciplina altri Stati membri o altri stock.

Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

Il regolamento costituisce un atto di chiusura del contingente ittico per il 2016, adottato dalla Commissione a seguito della comunicazione dell’esaurimento delle possibilità di pesca assegnate al Belgio per la passera di mare. La misura si inserisce nel quadro del controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dà attuazione alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.

Presupposto: esaurimento del contingente

La Commissione prende atto che le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente 2016 assegnato al Belgio. Per tale motivo il contingente si considera esaurito a decorrere dal 20 agosto 2016, data indicata nell’allegato.

Divieti imposti alle navi belghe

Dalla data di chiusura, le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono più esercitare attività di pesca sullo stock PLE/8/3411, relativo alla passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1. Il divieto comprende espressamente:

  • la cattura dello stock;
  • la conservazione a bordo delle catture;
  • il trasferimento;
  • il trasbordo;
  • lo sbarco.

Dati tecnici dell’allegato

L’allegato individua in modo puntuale lo stock interessato, il solo Stato membro coinvolto (Belgio), la specie e l’area geografica di applicazione. La chiusura è fissata al 20 agosto 2016, mentre il regolamento è pubblicato il 20 settembre 2016 e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non introduce una disciplina generale delle quote, ma una misura puntuale di cessazione immediata della pesca per uno stock specifico, a seguito dell’esaurimento del contingente assegnato.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto del divieto

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2016, e si afferma che le informazioni disponibili hanno accertato l’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per lo stock indicato.

Esaurimento del contingente 2016

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato stesso, ossia il 20 agosto 2016.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock di passera di mare da parte delle navi belghe o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Ambito geografico e stock interessato

L’allegato identifica lo stock PLE/8/3411, specie passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1, con data di chiusura 20 agosto 2016.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichecontingenti di pescacontrollo della pesca

Testo integrale

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