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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12801/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico domiciliato di euro 2.800 disposto nell'ambito di un rapporto di conto corrente e di servizi telematici. La somma era destinata a un beneficiario individuato dall'ordinante, ma venne riscossa presso uno sportello postale da un soggetto che si presentò con un documento di identità risultante falso o comunque non corrispondente al reale beneficiario. L'ordinante, dopo avere appreso che il pagamento era stato effettuato al falso prenditore, eseguì un nuovo pagamento in favore del legittimo beneficiario e convenne in giudizio il gestore del servizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento/ristoro della somma. Il giudice di primo grado accolse la domanda, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell'assegno non trasferibile; il giudice d'appello riformò invece la decisione, escludendo l'estensione automatica di quella disciplina e ritenendo che il gestore avesse agito con la diligenza professionale richiesta, avendo verificato i dati anagrafici, il codice fiscale e la password e avendo potuto fare affidamento su un solo documento di identità esibito allo sportello. Nel ricorso per cassazione l'ordinante dedusse: 1) violazione della disciplina sull'assegno non trasferibile e dell'art. 12 preleggi, sostenendo l'applicabilità analogica dell'art. 43 l. assegni al bonifico domiciliato; 2) violazione di norme sull'interpretazione del contratto, sulla diligenza professionale e sull'onere della prova, lamentando che il giudice d'appello avesse escluso la responsabilità del gestore pur in assenza della produzione della copia del documento esibito e avesse ritenuto sufficiente l'esame di un solo documento; 3) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, per non avere la sentenza considerato la mancata produzione del documento di identità quale prova dell'inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi reale, comunque considerando infondate le censure nel merito; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto e che non esiste un obbligo legale o di best practice di esibire due documenti di identità; ha ritenuto il terzo motivo infondato, chiarendo che la mancata produzione della copia del documento è una mera carenza probatoria e non un fatto storico decisivo omesso, né integra omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riformato la pronuncia di primo grado e aveva escluso la responsabilità del gestore del pagamento per l'erronea identificazione del soggetto che aveva incassato il bonifico domiciliato. La Corte ha affermato che la fattispecie è correttamente sussumibile nello schema della delegazione di pagamento e del mandato, soggetta alla disciplina generale dell'art. 1218 c.c. e alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; non è invece applicabile in via analogica la disciplina dell'assegno non trasferibile. Ha inoltre ritenuto che il gestore avesse assolto l'onere liberatorio dimostrando di avere eseguito le verifiche contrattualmente previste e di avere agito con sufficiente diligenza nell'identificazione del presentatore, non essendo richiesto dalla legge o dal contratto l'esame di due documenti di identità o la conservazione della copia del documento controllato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il rilievo sistematico della questione.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La disciplina dell'assegno non trasferibile non viene estesa automaticamente al bonifico domiciliato; anche ove evocata per analogia, il regime di responsabilità resta comunque ricondotto ai principi generali di responsabilità contrattuale e di diligenza professionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'analogia non è necessaria perché la fattispecie del bonifico domiciliato risulta già regolata, quanto alla responsabilità, dalle norme generali sul mandato e sull'inadempimento contrattuale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il debitore professionale deve usare la diligenza qualificata dell'operatore esperto; nel caso concreto il gestore ha assolto tale standard eseguendo le verifiche previste e l'identificazione del presentatore tramite documento di riconoscimento, codice fiscale e password.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità del gestore del servizio è contrattuale; per liberarsi è sufficiente provare l'esatto adempimento oppure la non imputabilità dell'eventuale inadempimento tramite prova della diligenza impiegata.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova: la corte di merito ha correttamente ritenuto che il debitore avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 1366 c.c.

    La lettura della clausola contrattuale deve avvenire secondo i criteri interpretativi ordinari; nel caso concreto la clausola sui 'documenti di riconoscimento' è stata plausibilmente intesa come riferita al documento esibito allo sportello.

  • art. 1370 c.c.

    La censura sull'interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.

  • art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000

    La previsione sui documenti di identità non impone la presentazione di due documenti, ma consente l'uso dei documenti di riconoscimento previsti dall'ordinamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione per il fatto che il giudice abbia desunto la prova dell'adempimento da elementi presuntivi e non dalla copia del documento non prodotta.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità nei limiti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni e non rispetto a mere argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state esaminate ma in gran parte dichiarate inammissibili o infondate per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'eccezione di nullità per omessa pronuncia è stata esclusa perché il rilievo della mancata produzione del documento costituiva un argomento difensivo e non un'eccezione in senso tecnico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame non può riguardare un elemento istruttorio in sé, ma solo un fatto storico decisivo e controverso; nel caso concreto la questione riguardava una carenza probatoria, non un fatto storico ignorato.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato, quanto alla responsabilità per pagamento a soggetto non legittimato, è ricostruito come delegazione di pagamento inserita in un rapporto di mandato e non può essere automaticamente assimilato all'assegno non trasferibile.
  • In assenza di una specifica previsione legale o contrattuale, il soggetto incaricato del pagamento è tenuto a rispettare la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., ma non è obbligato a richiedere un numero prefissato di documenti di identità né a conservare necessariamente la copia del documento controllato.
  • Nelle obbligazioni contrattuali, la prova liberatoria del debitore può essere fornita anche mediante ragionamento presuntivo, se il giudice di merito ritiene accertate le attività di verifica svolte e la loro conformità agli standard di diligenza richiesti.
  • La mancata produzione di un determinato documento non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice attraverso altre risultanze istruttorie.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi nei limiti consentiti; non è ammissibile una mera contrapposizione di una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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