Ordinanza n. 407/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, 29 ottobre 2024 n. 3662, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, che ha condannato il Comune al pagamento di differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a corrispondergli, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2019, l’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999, secondo quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso di primo grado, oltre interessi e spese. A sostegno della pretesa il ricorrente ha prodotto un prospetto sindacale del 22 luglio 2025, che quantifica in euro 22.155,03 la somma dovuta. Il Comune, costituitosi, ha contestato specificamente tale quantificazione, sostenendo che nulla sarebbe dovuto a titolo di differenze retributive. Poiché la sentenza da eseguire rinvia espressamente al ricorso di primo grado per determinare la misura del diritto retributivo riconosciuto, il TAR ha ritenuto necessario acquisire tale atto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha disposto che la parte più diligente depositi il ricorso di primo grado richiamato dalla sentenza civile, ritenendolo necessario per determinare l’esatta misura del credito retributivo e verificare l’integrale esecuzione del giudicato. Ha quindi fissato la camera di consiglio del 15 luglio 2026 per la prosecuzione della trattazione del merito. Non è stata adottata una decisione definitiva sull’esistenza o sull’ammontare delle somme dovute, né risultano pronunce sulle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1° aprile 1999
indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1° aprile 1999
La sentenza civile posta in esecuzione ha riconosciuto al dipendente le somme richieste a tale titolo per il periodo indicato, rinviando alle conclusioni del ricorso di primo grado per la determinazione della misura del diritto retributivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, quando il titolo esecutivo rinvia a un atto processuale per determinare l’esatta misura della prestazione dovuta, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione prima di decidere il merito.
- La contestazione dell’amministrazione sull’ammontare delle somme dovute impedisce di fondare la decisione definitiva su una mera quantificazione unilaterale e rende necessario verificare il contenuto e i limiti oggettivi del giudicato.
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