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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Donazione -Imposta sulle donazioni - Trust di garanzia - Presupposto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione dell'imposta sulle donazioni al trust di garanzia. La mera istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee non sono sufficienti a integrare il presupposto dell'imposta, in assenza di una liberalità e di un effettivo arricchimento del beneficiario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità all'imposta sulle donazioni di un trust costituito con finalità di garanzia. È stato sostenuto che il presupposto dell'imposta richiede sia il compimento di un atto di liberalità sia l'effettivo arricchimento del beneficiario. Poiché il trust di garanzia non persegue una finalità liberale e non determina, di per sé, un arricchimento attuale del beneficiario, manca il presupposto impositivo.

Norme richiamate

  • Imposta sulle donazioni

    Il presupposto impositivo è il compimento di un atto di liberalità e il correlativo ed effettivo arricchimento del beneficiario dell'attribuzione.

    L'imposta non si applica automaticamente a ogni trasferimento formalmente realizzato nell'ambito di un trust, ma richiede una liberalità effettiva accompagnata dall'arricchimento del beneficiario.

  • Disciplina del trust

    Il trust di garanzia ha una funzione di garanzia e non liberale; pertanto, il trasferimento dei beni al trustee non comporta, di per sé, un arricchimento definitivo del beneficiario né realizza il presupposto dell'imposta sulle donazioni.

Massime di principio

  • Per applicare l'imposta sulle donazioni occorre verificare concretamente l'esistenza di una liberalità e di un effettivo arricchimento del beneficiario, non soltanto la presenza di un trasferimento patrimoniale.
  • Nei trust con finalità di garanzia, il trasferimento al trustee è normalmente strumentale e temporaneo: in assenza di attribuzione definitiva al beneficiario, l'imposta sulle donazioni non dovrebbe essere applicata.
  • La qualificazione giuridica ed economica della finalità del trust è decisiva: un trust liberale può integrare il presupposto impositivo, mentre un trust di garanzia, fiduciario o meramente strumentale generalmente no.
  • L'imposizione può comunque essere valutata al momento dell'effettivo trasferimento finale dei beni al beneficiario, qualora tale trasferimento realizzi una liberalità e un arricchimento concreto.

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