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Sentenza

Sentenza del 13/11/2020 n. 25723 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR Campania che aveva accolto il ricorso della società e riconosciuto il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile IVA per l'anno 2006 relativamente all'acquisto di un immobile catastato A10, ritenuto strumentale all'attività d'impresa della società nonostante l'oggetto sociale comprendesse l'acquisto e la gestione di immobili propri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia e lo ha rigettato. Ha confermato che l'art. 30 del DPR n. 633/1972 presuppone la nozione di 'strumentalità' e che la CTR ha svolto un accertamento di fatto sulla strumentalità dell'immobile (ritenendo che costituisse lo strumento per raggiungere lo scopo sociale). La Corte ha richiamato il principio della neutralità dell'IVA e la necessità di valutare concretamente la funzionalità del bene rispetto alle operazioni attive; non potendo la cassazione sindacare nel merito un accertamento concreto dei fatti, ha rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 30, comma 3, lett. c)

    L'art. 30 riconosce il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA limitatamente all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili; la norma presuppone la nozione di "strumentalità" ma non definisce la distinzione tra bene merce e bene strumentale, lasciando all'accertamento di fatto la verifica della strumentalità.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    Normativa richiamata nel ricorso; nel testo della decisione non è sviluppata un'interpretazione specifica di tale decreto rispetto alla controversia sull'IVA.

  • Sesta direttiva IVA (Direttiva 77/388/CEE)

    art. 42 e art. 17, par. 2 (richiamati dalla giurisprudenza)

    Secondo la normativa comunitaria l'esercizio di impresa comprende l'uso di un bene per ricavarne introiti stabili; il principio comunitario di neutralità dell'IVA autorizza la detrazione delle imposte sugli acquisti nella misura in cui i beni sono impiegati per operazioni soggette ad imposta.

Massime di principio

  • La 'strumentalità' di un bene ai fini del rimborso IVA va valutata in concreto e funzionalmente rispetto all'attività d'impresa, non può essere esclusa o affermata automaticamente sulla base dell'oggetto sociale.
  • L'art. 30 DPR 633/1972 presuppone la nozione di strumentalità ma non ne fornisce una definizione normativa: spetta al giudice di merito accertare i fatti e la funzionalità del bene.
  • La Corte di cassazione controlla la corretta applicazione del diritto, ma non sindaca in sede di legittimità gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito salvo vizio di diritto o motivazione illogica.
  • Il principio di neutralità dell'IVA implica che la detrazione (e il conseguente rimborso) sia riconosciuta nella misura in cui il bene acquistato è effettivamente impiegato per operazioni imponibili; il carattere di 'bene-merce' o 'bene strumentale' dipende dall'effettivo utilizzo economico e dalla capacità di generare ricavi stabili.
  • L'acquisto della sola nuda proprietà o limiti nella gestione/disposizione del bene possono incidere sulla riconoscibilità della strumentalità (e quindi sul diritto al rimborso), mentre l'attività di compravendita o di gestione immobiliare può qualificare l'immobile come bene-merce anche se la forma societaria è finalizzata alla gestione di immobili.

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