Cassazione Penale, Sentenza n. 39258/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivi, l'opposizione di Haberi avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98. Il ricorrente deduceva (1) nullità dell'ordinanza per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 15/05/2024 al difensore di fiducia nominato; (2) nullità per travisamento del fatto e vizio di motivazione, lamentando che i motivi dell'opposizione non erano stati considerati o risultavano mancanti nel fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha rilevato la mancanza della prova della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia (avv. Giuseppe Squitieri) e ha affermato che, nel procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato all'interessato e al suo difensore a pena di nullità assoluta e insanabile. Ha inoltre precisato che la nomina di un difensore d'ufficio presente in udienza non sana la nullità quando il difensore di fiducia era stato tempestivamente nominato, anche per ragioni riconducibili all'art. 6 CEDU. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio con ripristino del contraddittorio.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art. 16, comma 5
Fonte normativa del decreto di espulsione impugnato; usata come parametro materiale dell'atto che era oggetto dell'opposizione
cod. proc. pen., art. 173 disp. att.
Limiti di riproduzione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa disposizione
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (nullità e vizio di motivazione/travisamento del fatto)
cod. proc. pen., art. 666, comma 3
Per effetto del rinvio disposto dall'art. 678, obbliga alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore quando la sua presenza è necessaria; la violazione determina nullità
cod. proc. pen., art. 678
Rinvio al rito ex art. 666 per la procedura camerale di sorveglianza: rende applicabili le regole di notifica previste dal rito indicato
cod. proc. pen., artt. 178, comma 1, lett. c) e 179
Configurano la nullità assoluta (e insanabile) nei casi in cui viene meno l'avviso al difensore quando la sua presenza è obbligatoria
cod. proc. pen., art. 97, comma 4
La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia, se quest'ultimo era stato tempestivamente nominato
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Tutela il diritto a un effettivo contraddittorio e alla difesa di fiducia; la violazione della notifica al difensore di scelta può integrare una lesione di tale diritto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan; Sez. 1, n. 50484 del 11/07/2017, El Adrissi; altre)
Principi consolidati secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta e che la presenza di un difensore d'ufficio non elimina la lesione del diritto al difensore di scelta
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato sia all'interessato sia al suo difensore di fiducia; la mancanza di tale notifica è causa di nullità assoluta e insanabile.
- La nomina e la presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia quando quest'ultimo è stato tempestivamente nominato: il diritto al difensore di scelta (art. 6 CEDU) richiede la notificazione al difensore indicato.
- Se la nullità viene rilevata in sede di legittimità è obbligatorio annullare il provvedimento impugnato e rinviare per nuovo giudizio, previa ricostituzione del contraddittorio; il vizio processuale prevale su contestazioni di merito non esaminate.
- Per evitare annullamenti, l'amministrazione giudiziaria deve conservare e produrre la prova della corretta notificazione degli avvisi di udienza al difensore di fiducia; l'assenza di tale prova espone il provvedimento al rischio di nullità assoluta.
- In situazioni analoghe è consigliabile, se si contestano omissioni di notifica, documentare la tempestiva nomina del difensore di fiducia e verificare la regolare inserzione/trasmissione dei motivi dell'opposizione nel fascicolo, onde evitare travisamenti o omissioni istruttorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →