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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39258/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivi, l'opposizione di Haberi avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98. Il ricorrente deduceva (1) nullità dell'ordinanza per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 15/05/2024 al difensore di fiducia nominato; (2) nullità per travisamento del fatto e vizio di motivazione, lamentando che i motivi dell'opposizione non erano stati considerati o risultavano mancanti nel fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha rilevato la mancanza della prova della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia (avv. Giuseppe Squitieri) e ha affermato che, nel procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato all'interessato e al suo difensore a pena di nullità assoluta e insanabile. Ha inoltre precisato che la nomina di un difensore d'ufficio presente in udienza non sana la nullità quando il difensore di fiducia era stato tempestivamente nominato, anche per ragioni riconducibili all'art. 6 CEDU. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio con ripristino del contraddittorio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 16, comma 5

    Fonte normativa del decreto di espulsione impugnato; usata come parametro materiale dell'atto che era oggetto dell'opposizione

  • cod. proc. pen., art. 173 disp. att.

    Limiti di riproduzione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa disposizione

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (nullità e vizio di motivazione/travisamento del fatto)

  • cod. proc. pen., art. 666, comma 3

    Per effetto del rinvio disposto dall'art. 678, obbliga alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore quando la sua presenza è necessaria; la violazione determina nullità

  • cod. proc. pen., art. 678

    Rinvio al rito ex art. 666 per la procedura camerale di sorveglianza: rende applicabili le regole di notifica previste dal rito indicato

  • cod. proc. pen., artt. 178, comma 1, lett. c) e 179

    Configurano la nullità assoluta (e insanabile) nei casi in cui viene meno l'avviso al difensore quando la sua presenza è obbligatoria

  • cod. proc. pen., art. 97, comma 4

    La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia, se quest'ultimo era stato tempestivamente nominato

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Tutela il diritto a un effettivo contraddittorio e alla difesa di fiducia; la violazione della notifica al difensore di scelta può integrare una lesione di tale diritto

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan; Sez. 1, n. 50484 del 11/07/2017, El Adrissi; altre)

    Principi consolidati secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta e che la presenza di un difensore d'ufficio non elimina la lesione del diritto al difensore di scelta

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato sia all'interessato sia al suo difensore di fiducia; la mancanza di tale notifica è causa di nullità assoluta e insanabile.
  • La nomina e la presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia quando quest'ultimo è stato tempestivamente nominato: il diritto al difensore di scelta (art. 6 CEDU) richiede la notificazione al difensore indicato.
  • Se la nullità viene rilevata in sede di legittimità è obbligatorio annullare il provvedimento impugnato e rinviare per nuovo giudizio, previa ricostituzione del contraddittorio; il vizio processuale prevale su contestazioni di merito non esaminate.
  • Per evitare annullamenti, l'amministrazione giudiziaria deve conservare e produrre la prova della corretta notificazione degli avvisi di udienza al difensore di fiducia; l'assenza di tale prova espone il provvedimento al rischio di nullità assoluta.
  • In situazioni analoghe è consigliabile, se si contestano omissioni di notifica, documentare la tempestiva nomina del difensore di fiducia e verificare la regolare inserzione/trasmissione dei motivi dell'opposizione nel fascicolo, onde evitare travisamenti o omissioni istruttorie

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