Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1050/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3370/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2063/2024), pubblicata in data 16.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 2.624,82.

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 2.624,82 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stato notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza. La ricorrente non ha chiesto l'esecuzione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, non avendo comunque legittimazione a farle valere in ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato la definitività del titolo giudiziale, la sua regolare attestazione di conformità e notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni circa l'omessa esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altri dipartimenti o articolazioni dell'amministrazione, senza vincolo derivante dalle ordinarie competenze o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della serialità dell'inottemperanza ministeriale e dei possibili profili di responsabilità erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere utilizzata per l'esecuzione mediante attestazione di conformità all'originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per effetto della disciplina richiamata nella decisione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della soppressione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la definitività del titolo, la sua regolare attestazione di conformità e notificazione all'amministrazione soccombente, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale attuazione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio o ai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione di appartenenza; può pertanto delegare l'incarico a un soggetto idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione amministrativa.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa destinati allo scopo, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico in connessione con i suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.