Sentenza del 19/08/2015 n. 16952 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atti impugnabili - Atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnazione - Mera facoltà - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva ritenuto definitivo il precedente atto denominato "notifica di variazione" e, conseguentemente, non impugnabile il successivo avviso di pagamento TARSU. Secondo la ricorrente, l'atto di variazione non costituiva una valida notificazione del ruolo, mancava degli elementi propri dell'iscrizione a ruolo e non era stato seguito dalla notificazione di una cartella esattoriale. Sosteneva inoltre che l'avviso di pagamento fosse autonomamente impugnabile, anche perché notificato e corredato delle relative indicazioni sulle modalità di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della CTR del Piemonte e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione. La Corte ha stabilito che l'atto di variazione, pur contenendo una manifestazione dell'imposizione, non imponeva alla contribuente di proporre immediatamente ricorso, trattandosi di un atto diverso da quelli tipicamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La mancata impugnazione di tale atto non precludeva quindi il successivo ricorso contro l'avviso di pagamento, anch'esso facoltativamente impugnabile perché manifestava il rapporto tributario. Restano da esaminare in sede di rinvio le questioni di merito e le spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Gli atti diversi da quelli elencati, se manifestano comunque una pretesa tributaria, possono essere impugnati facoltativamente; la loro mancata impugnazione non determina, di regola, la definitività della pretesa e non impedisce l'impugnazione di un successivo atto.
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i termini per la proposizione del ricorso tributario, rilevanti in relazione agli atti impugnabili e alla decorrenza del termine dalla loro notificazione.
Art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina l'utilizzo del ruolo per la riscossione della TARSU. La Corte ha distinto il ruolo e la relativa notificazione formale da una comunicazione atipica di variazione contenente una mera manifestazione impositiva.
Art. 7, comma 2, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
È stato richiamato in relazione agli obblighi informativi dell'atto tributario, inclusa l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione.
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È stato richiamato dalla contribuente con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, quale atto normalmente destinato a portare formalmente a conoscenza del contribuente la riscossione mediante ruolo.
Art. 32, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato per il ruolo utilizzato dall'ente impositore nell'ambito della riscossione spontanea.
Massime di principio
- L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 individua gli atti impugnabili in via tipica, ma non impedisce di impugnare anche atti atipici che manifestino concretamente una pretesa tributaria.
- L'impugnazione di un atto atipico che anticipa la pretesa fiscale è normalmente una facoltà e non un obbligo. La mancata impugnazione non rende automaticamente definitiva la pretesa e non preclude il ricorso contro il successivo atto impositivo o di riscossione.
- Una comunicazione di variazione, anche se contiene l'indicazione dell'iscrizione a ruolo, non è necessariamente equivalente a una cartella di pagamento o a un atto formalmente tipico: occorre verificarne contenuto, struttura, notificazione e funzione concreta.
- Il contribuente può contestare la pretesa quando essa viene nuovamente formalizzata in un successivo atto, purché il ricorso sia tempestivo rispetto alla notificazione di tale atto e siano rispettati gli ordinari requisiti processuali.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua funzione sostanziale e dagli effetti giuridici prodotti, non soltanto dal nome attribuito dall'amministrazione.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul merito dell'imposta: quando la sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve ancora esaminare le questioni rimaste assorbite e decidere la controversia nel rispetto dei principi enunciati dalla Cassazione.
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